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Sentenza

Sentenza n. 3299/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento, - della proposta di accordo sostitutivo «disciplinante i rapporti tra il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e la Società Modenese per Esposizioni Fiere e Corse di Cavalli s.r.l.», trasmessa con comunicazione del M.A.S.A.F. - Ippica del 27 marzo 2024 e dei relativi allegati, nonché per quanto occorrer possa, della predetta comunicazione del M.A.S.A.F. - Ippica del 27 marzo 2024 e relativi allegati; - del Decreto Direttoriale prot. n. 90132 del 23 febbraio 2024 con il quale è stata determinata la sovvenzione, assegnata complessivamente e per singola Società di corse, per l’anno 2024, prevedendo per la Società ricorrente la somma complessiva di € 1.117.343,83; - del Decreto del Sottosegretario di Stato dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 21565 del 17 gennaio 2024 con il quale è stato previsto che «per l’anno 2024 le risorse di cui all’art.1, comma 441 della legge 29 dicembre 2022 n. 197 sono assegnate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto del Sottosegretario di Stato n. 148803 in data 9 marzo 2023» il quale a sua volta rimanda ai noti criteri indicati dal decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali prot. 4701 del 6 maggio 2020 già impugnati anche per l’anno 2023 dalla Società ricorrente avanti a codesto ecc.mo Tribunale (Sez. V, giudizio n. 7951/2023 R.G.); - del Decreto Direttoriale prot. N. 700974 del 21 dicembre 2023, ivi menzionato, con il quale è stato previsto «che la sovvenzione assegnata ad ogni società di corse è computata prendendo a riferimento i dati del triennio 2019-2022-2023»; - della non meglio cognita, in quanto non posseduta, relazione tecnico - amministrativa prot. n. 89772 in data 23 febbraio 2024 con la quale è stata proposta la determinazione della sovvenzione per le singole società di corse in applicazione dei principi di cui al decreto direttoriale 23 settembre 2020 n. 9166497, la quale, come noto, stabilisce che “Il valore della Sovvenzione da assegnare a ciascuna società, relativamente all’ippodromo o agli ippodromi da essa gestiti, è determinata con l’applicazione della metodologia contenuta nell’allegato A” denominato “Modello parametrico per la determinazione della sovvenzione in favore delle società di corse”, il quale si basa sul già contestato “valore medio dei dati riferiti al triennio precedente” che nel caso di specie è stato applicato sulla media ponderata delle annualità 2019-2022-2023; - per quanto occorrer possa, ancora del Decreto del Direttore del Dipartimento delle Politiche Competitive, della Qualità Agroalimentare, della Pesca e dell’Ippica - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica - PQAI VIII del Mi.P.A.A.F., prot. interno n. 9166497 del 23 settembre 2020, recante «Applicazione dei criteri per la determinazione e l’erogazione delle sovvenzioni spettanti alle Società di corse, in attuazione dell’articolo 1 del D.M. 4701/2020», compresi gli allegati, già impugnati dalla società ricorrente avanti a codesto ecc.mo Tribunale (Sez. V, giudizi n. 7944/2023 R.G.; n. 7880/2022 R.G.; n. 6445/2021 R.G.; n. 9879/2020 R.G.); - per quanto occorrer possa, di eventuali atti e provvedimenti (anche ignoti alla parte ricorrente) precedenti gli schemi di accordo ai sensi del comma 4-bis dell’art. 11 della Legge n. 241/1990; - per quanto occorresse, e rispetto ai profili e nei limiti indicati dal presente ricorso, del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali prot. 4701 del 6 maggio 2020, recante «principi per la determinazione e l’erogazione di sovvenzioni da assegnare alle società di corse riconosciute», già impugnati anche per l’anno 2023 e per le annualità pregresse dalla società ricorrente avanti a codesto ecc.mo Tribunale (Sez. V, giudizi n, 7944/2023 R.G.; n. 7880/2022 R.G.; n. 6445/2021 R.G.; n. 9879/2020 R.G.); - in generale, ove occorresse, di qualsiasi atto (anche sconosciuto alla Società ricorrente) a mezzo del quale il Ministero intimato ha effettuato la ripartizione delle risorse per il comparto ippica in riferimento alla stagione 2024/2025, per la distribuzione delle sovvenzioni e dei montepremi; - in generale, ove occorresse, di qualsiasi atto (anche sconosciuto alla Società ricorrente) a mezzo del quale il Ministero intimato ha effettuato la ripartizione delle risorse per il comparto ippica in riferimento alla stagione 2024, per la distribuzione delle sovvenzioni; - e di ogni altro atto presupposto, conseguente, o in altro modo collegato; e per l’accertamento del diritto della Società ed ottenere dal Ministero intimato le maggiori somme (a titolo di sovvenzione) alla medesima spettanti.

Giustizia amministrativa202406934

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: proposta di accordo sostitutivo ex art. 11 l. 241/1990 e atti ministeriali di determinazione dei criteri e dell'importo della sovvenzione ippica per l'anno 2024, pari a € 1.117.343,83

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la proposta di accordo sostitutivo e gli atti ministeriali presupposti relativi alla determinazione delle sovvenzioni e delle giornate di corsa per il 2024. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 12 l. 241/1990, dell'art. 2 d.lgs. 449/1999 e dei principi desumibili dal parere del Consiglio di Stato n. 3951/2014, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe omesso di adottare un atto generale idoneo a disciplinare la determinazione dei montepremi. In secondo luogo, ha contestato l'utilizzo della media dei valori riferiti al triennio 2019-2022-2023, anziché di un criterio fondato sui costi effettivi e sulle singole giornate di corsa effettivamente organizzate, anche perché il numero delle giornate sarebbe determinato unilateralmente dal Ministero. Ha inoltre dedotto difetto di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza e disparità di trattamento. In via subordinata ha sostenuto l'irragionevolezza del criterio del valore medio annuale e ha chiesto l'annullamento degli atti, nonché l'accertamento del diritto a maggiori somme a titolo di sovvenzione.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato anche ai sensi dell'art. 49, comma 2, c.p.a. Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo e ha ritenuto legittimo il sistema fondato sugli accordi sostitutivi ex artt. 10 e 11 l. 241/1990 e su un modello parametrico previamente stabilito con decreto ministeriale e direttoriale. I criteri considerano, tra l'altro, le caratteristiche fisiche degli impianti, gli investimenti, le giornate di corsa, i cavalli partenti, i gran premi, le scommesse e la qualità delle riprese televisive. La scelta di utilizzare valori medi riferiti a un arco temporale pluriennale è stata giudicata coerente con la finalità di valorizzare la capacità operativa degli ippodromi, attenuare le oscillazioni e assicurare omogeneità ed equità nella distribuzione delle risorse. Il criterio non è stato ritenuto irragionevole in sé; l'eventuale critica relativa al numero annuale delle giornate di corsa avrebbe dovuto investire direttamente il calendario delle corse, la cui illegittimità non è stata specificamente dedotta. Il Collegio ha inoltre escluso la violazione dell'obbligo di motivazione, qualificando il decreto come atto amministrativo generale, non soggetto a motivazione ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, l. 241/1990; ha comunque rilevato che gli atti indicavano la necessità di utilizzare parametri certi e verificabili. La domanda di accertamento delle maggiori somme è stata quindi respinta insieme alla domanda demolitoria. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 2, lett. d), d.P.R. 169/1998

    La disposizione individua tra le finalità dell'ente competente il finanziamento degli ippodromi per la gestione e il miglioramento degli impianti, l'organizzazione delle corse e la remunerazione delle riprese televisive.

  • art. 2 d.lgs. 449/1999

    Prevede il contributo al finanziamento degli ippodromi per la remunerazione dei servizi resi.

  • artt. 10 e 11 l. 241/1990

    Costituiscono la base giuridica degli accordi sostitutivi con i quali sono disciplinati i rapporti tra Ministero e società di corse e sono determinati i corrispettivi spettanti.

  • art. 12 l. 241/1990

    È stato invocato dalla ricorrente, ma il giudice ha ritenuto legittima la predeterminazione dei criteri mediante il sistema normativo e parametrico adottato dall'Amministrazione.

  • art. 3, commi 1 e 2, l. 241/1990

    Il giudice ha ritenuto non applicabile l'obbligo di motivazione ai decreti aventi contenuto generale; ha comunque rilevato che gli atti esplicitavano la finalità di utilizzare parametri certi e verificabili.

  • art. 49, comma 2, c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di definire il ricorso rilevandone la manifesta infondatezza anche in relazione alla questione dell'integrazione del contraddittorio.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    Richiamato nella ricostruzione del potere dell'Amministrazione di modificare o anche eliminare una sovvenzione al mutare della situazione di fatto o in presenza di una diversa valutazione dell'interesse pubblico, nel rispetto di ragionevolezza e non discriminazione.

  • D.M. 6 maggio 2020, n. 4701

    Predetermina i criteri generali per il modello parametrico di determinazione delle sovvenzioni, riferiti a impianti, miglioramenti, organizzazione delle corse e riprese televisive.

  • D.D. 23 settembre 2020, n. 9166497

    Attua il decreto ministeriale e definisce il modello parametrico e la metodologia di calcolo delle sovvenzioni, anche mediante dati medi riferiti al triennio precedente.

Massime di principio

  • Le sovvenzioni pubbliche destinate alla gestione di ippodromi costituiscono benefici economici finalizzati a sostenere un'attività di interesse generale e non attribuiscono al beneficiario un diritto soggettivo perfetto alla conservazione del beneficio quanto ad an, quantum, quid e quando.
  • La determinazione delle sovvenzioni può essere legittimamente effettuata mediante un modello parametrico previamente stabilito con atti generali, fondato su dati certi e verificabili relativi alle caratteristiche degli impianti, all'attività organizzativa, alle giornate di corsa e agli altri indicatori individuati dall'Amministrazione.
  • L'utilizzo di valori medi riferiti a un periodo pluriennale può essere ragionevole quando è diretto ad attenuare oscillazioni temporali, assicurare omogeneità nella distribuzione delle risorse e prevenire effetti distorsivi o discriminatori derivanti dal riferimento alle singole giornate di attività.
  • La contestazione della sovvenzione fondata sul numero delle giornate di corsa non può essere utilmente proposta come mera censura del criterio di calcolo se l'eventuale irragionevolezza deriva, in realtà, dalla determinazione del calendario delle corse, che deve essere specificamente impugnata e censurata.
  • Gli atti amministrativi generali non sono soggetti all'obbligo di motivazione previsto per i provvedimenti puntuali; resta comunque necessario che il sistema regolatorio renda comprensibili i parametri e le finalità perseguiti, anche attraverso il modello tecnico allegato.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieAccordi e attività consensuale
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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