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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45193/2023 del 09/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cumino ha impugnato l'ordinanza di rigetto del giudice dell'esecuzione, sostenendo che la pena di quattro anni di reclusione determinata con la sentenza di condanna del 21/12/2021 fosse illegale perché determinata sulla base di una cornice edittale diversa da quella vigente al tempo della commissione del reato (seconda metà del 2012). Contestava che il Tribunale avesse fissato la pena senza motivare l'applicazione di una sanzione superiore al minimo edittale allora vigente (uno anno), e deduceva altresì che, correttamente inquadrato il reato, lo stesso sarebbe stato estinto per prescrizione già alla data della sentenza di condanna.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la pena di quattro anni non fosse "illegale" ai sensi della giurisprudenza di legittimità perché rientra nell'intervallo previsto dalla fattispecie al tempo della consumazione (intervallo tra uno e sei anni). La mancata enunciazione, in sentenza di merito, delle ragioni per cui è stata applicata una pena superiore alla media edittale costituisce al più un vizio motivazionale deducibile mediante impugnazione ordinaria, non un'illegalità della pena che legittimi l'intervento del giudice dell'esecuzione. Anche la doglianza sulla prescrizione doveva essere sollevata mediante rimedio impugnatorio tempestivo. La Corte ha altresì escluso che le pronunce costituzionali o convenzionali richiamate fossero applicabili al caso concreto. Per queste ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma incriminatrice applicata; la Corte ha ritenuto che la pena di quattro anni sia compresa nell'intervallo edittale vigente al tempo della consumazione del reato (uno-sei anni), quindi non "illegale" per eccesso rispetto alla cornice sanzionatoria applicabile.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la competenza del giudice dell'esecuzione ad esaminare istanze sulla esecuzione e sulla determinazione della pena. La Corte ricorda che il giudice dell'esecuzione può rilevare l'illegalità della pena solo se si tratta di vera e propria illegalità (es.: pena determinata su cornice edittale inapplicabile), non per vizi motivazionali deducibili con le ordinarie impugnazioni.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso; comporta l'onere delle spese processuali e la liquidazione della somma da versare alla Cassa delle ammende (la Corte ha disposto 3.000 euro).

  • Sez. U., n. 47766 del 26/06/2015 (Butera) e altre pronunce di legittimità

    Giurisprudenza richiamata sul concetto di "illegalità della pena": la pena è illegale quando, per specie o quantità, esca dalla cornice sanzionatoria applicabile o sia stata determinata su una cornice edittale inapplicabile (es. illegittimità costituzionale o violazione del principio di irretroattività). La Corte ha applicato questo principio ritenendo che nel caso concreto non si verificassero tali condizioni.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione alla valutazione della responsabilità della parte nella proposizione del ricorso: la Corte di Cassazione ha ritenuto che non sussistessero elementi per ritenere che il ricorrente abbia agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione può intervenire sulla pena solo se questa è realmente «illegale» in senso sostanziale: ad esempio quando è determinata su una cornice edittale inapplicabile o dichiarata illegittima retroattivamente. Vizi meramente motivazionali non bastano.
  • Se la pena rientra nell'intervallo edittale applicabile al momento della commissione del reato, la sua determinazione non è in genere qualificabile come illegale, anche se la motivazione è scarna; irregolarità di motivazione devono essere contestate mediante i rimedi ordinari entro i termini.
  • Questioni relative alla prescrizione o all'esatto inquadramento normativo devono essere sollevate tempestivamente con impugnazioni appropriate; non è sufficiente sollevarle in sede di esecuzione dopo la formazione del giudicato, salvo che emergano profili di palese illegittimità sopravvenuti o rilevabili d'ufficio.
  • Le pronunce costituzionali o della Corte EDU che incidono sul trattamento sanzionatorio possono giustificare interventi sul giudicato, ma ciò richiede che il caso concreto sia effettivamente comparabile con l'ipotesi di declaratoria sopravvenuta di illegittimità costituzionale o di accertata violazione dei diritti convenzionali.
  • Per chi impugna: verificare e documentare tempestivamente l'eventuale inapplicabilità della cornice edittale o la sussistenza di sopravvenienze giuridiche rilevanti; altrimenti il rimedio in sede di esecuzione rischia di essere dichiarato inammissibile.

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