Cassazione Penale, Sentenza n. 20267/2023 del 12/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Cingolani proponeva ricorso avverso il rigetto dell'istanza di restituzione in termini ex art. 175 c.p.p. finalizzata a proporre opposizione al decreto penale di condanna del 4/11/2022 per il reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. n.285. L'imputato, persona senza fissa dimora, aveva eletto domicilio presso il difensore d'ufficio al momento del controllo etilometrico; in seguito non aveva ricevuto comunicazioni (il difensore non era riuscito a contattarlo tramite raccomandata) e solo nei primi giorni del 2023 aveva appreso dell'emissione del decreto. Il GIP aveva rigettato la restituzione ritenendo che la notifica regolarmente eseguita al difensore d'ufficio avesse perfezionato la conoscenza legale dell'atto, senza effettuare ulteriori accertamenti sull'effettiva conoscenza da parte dell'imputato. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 175, comma 2, e 462 c.p.p., dell'art. 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU per la preclusione del diritto di proporre opposizione e dell'effettivo contraddittorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Fermo per il prosieguo. I giudici di legittimità hanno ritenuto errata la motivazione del GIP che si era limitata a constatare la regolarità formale della notifica al difensore d'ufficio senza verificare l'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'imputato. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'istante ha un onere di allegazione, ma non di prova, circa le ragioni della mancata conoscenza e il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 175, comma 2 (come modificato dalla legge 28/04/2014 n.67), a verificare l'assenza di effettiva conoscenza; se permane incertezza oggettiva il giudice deve disporre la restituzione del termine per proporre opposizione.
Norme richiamate
L'art. 175 comma 2, come modificato dalla legge 28/04/2014 n.67, impone al giudice di accertare l'assenza di effettiva conoscenza del provvedimento quando l'istante allega ragioni della mancata conoscenza; in presenza di incertezza il giudice deve disporre la restituzione del termine per proporre opposizione
Richiamato nel motivo di impugnazione come norma processuale relativa a termini e impugnazioni; nel caso serve come riferimento procedurale collegato all'opposizione al decreto penale
art. 111 Cost.
Tutela del diritto al giusto processo e al contraddittorio: la mancata effettiva conoscenza dell'atto può compromettere la possibilità di esercitare i diritti di difesa
art. 6 CEDU
Diritto a un equo processo; citato a supporto della tesi che la mancata conoscenza dell'atto leda il diritto alla difesa e al contraddittorio
art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma sostanziale richiamata quale titolo di condanna (guida in stato di ebbrezza con conseguente decreto penale di condanna)
Modifica l'art. 175 c.p.p. stabilendo che il giudice, di fronte alle allegazioni dell'istante sulla mancata conoscenza, deve verificare l'effettiva conoscenza e disporre la restituzione del termine in caso di incertezza
Massime di principio
- La notifica regolarmente eseguita al difensore d'ufficio non produce automaticamente l'effetto della conoscenza effettiva da parte dell'imputato: il giudice deve valutare, anche sulla base delle allegazioni dell'istante, se l'imputato ha avuto effettiva conoscenza dell'atto.
- L'istante ha l'onere di allegare le ragioni della mancata conoscenza, ma non deve provare pienamente la non conoscenza; la verifica concreta spetta al giudice che deve disporre la restituzione del termine se persiste incertezza oggettiva.
- Nei casi di soggetti senza fissa dimora o con domiciliazioni presso difensori nominati d'ufficio, è necessaria particolare attenzione procedurale: la responsabilità del difensore nei rapporti con il cliente non può automaticamente trasferire al giudice l'onere di verificare la comunicazione interna tra difensore e assistito.
- La tutela del diritto di difesa e del contraddittorio prevale sulla mera verifica formale degli atti di notificazione: il giudice deve svolgere uno scrutinio effettivo quando ne è allegata la necessità.
- In presenza di prova o indizi che la notifica non è stata portata a conoscenza dell'imputato (tentativi di contatto infruttuosi, persona senza fissa dimora, ecc.), il provvedimento di restituzione in termini va concesso salvo che il giudice possa escludere con certezza la mancata conoscenza.
- Per gli operatori: quando si ricevono istanze di restituzione in termini basate su mancata conoscenza, documentare e motivare il controllo sulla effettiva conoscenza; limitarsi a verifiche formali può determinare l'annullamento del provvedimento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20238/2023 del 12/05/2023
- Sentenza penale · 12 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20239/2023 del 12/05/2023
- Sentenza penale · 12 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20240/2023 del 12/05/2023
- Sentenza penale · 12 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20241/2023 del 12/05/2023
- Sentenza penale · 12 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20242/2023 del 12/05/2023
- Sentenza penale · 12 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20243/2023 del 12/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →