Cassazione Penale, Ordinanza n. 17403/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza della Corte di appello di Catanzaro che aveva respinto la sua istanza di riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di due precedenti sentenze indicate nel provvedimento impugnato. Con un unico motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. e dell'art. 671 cod. proc. pen., oltre al vizio di motivazione. Sostiene, in sostanza, che il giudice dell'esecuzione avrebbe trascurato elementi idonei a dimostrare l'unicità del disegno criminoso e che, comunque, la valutazione negativa non sarebbe adeguatamente motivata. La Corte di cassazione rileva però che il ricorso si risolve nella proposta di una lettura alternativa degli elementi già esaminati dal giudice di merito, il quale aveva motivato in modo specifico sull'eterogeneità delle condotte, sulla distanza temporale tra esse e sull'assenza di una pianificazione unitaria. In particolare, la condotta relativa al possesso di documenti falsi ex art. 497-bis cod. pen., accertata a Roma il 24/01/2017 in occasione di un fermo, non è stata ritenuta collegabile ai fatti di narcotraffico oggetto dell'altra sentenza, iniziati in epoca anteriore e in luoghi diversi. La difesa richiamava altresì il favor rei, ma la Corte ribadisce che il dubbio sull'esistenza del medesimo disegno criminoso non basta a fondare il riconoscimento della continuazione, poiché tale accertamento incide sulla certezza del giudicato in punto pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non fondato il motivo perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito già compiuta dal giudice dell'esecuzione con motivazione congrua e immune da vizi logici. Ha quindi confermato il diniego di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze richiamate e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Norma invocata per denunciare erronea applicazione della legge penale; la Corte osserva che il motivo, in concreto, mira a una rivalutazione degli elementi di fatto già scrutinati.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Norma invocata per dedurre vizio di motivazione; la Corte ritiene la motivazione del giudice dell'esecuzione adeguata e immune da fratture logiche.
Riguarda il riconoscimento della continuazione e dell'unicità del disegno criminoso; la Corte ribadisce che tale unicità deve risultare da indicatori concreti e non da una mera ipotesi difensiva.
Disciplina il riconoscimento della continuazione in executivis; la Corte conferma che il relativo accertamento è affidato alla valutazione del giudice dell'esecuzione sulla base di elementi oggettivi.
Reato richiamato come fatto oggetto di una delle sentenze poste a raffronto ai fini della continuazione, consistente nel possesso di documenti falsi.
Base della condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione ex art. 81 c.p. e art. 671 c.p.p. richiede la dimostrazione dell'originario e unitario disegno criminoso sulla base di indicatori concreti, quali omogeneità delle condotte, prossimità temporale e coordinamento programmatorio; la sola occasionalità di tempi o luoghi non è sufficiente.
- Quando il giudice dell'esecuzione ha motivato in modo specifico e coerente sull'assenza di unicità del disegno criminoso, il ricorso per cassazione non può limitarsi a proporre una diversa lettura dei medesimi elementi di fatto.
- Il principio del favor rei non consente di riconoscere la continuazione in presenza di un mero dubbio sulla sua sussistenza, poiché l'accertamento incide sulla stabilità del giudicato quanto alla pena.
- La distanza temporale tra i fatti, l'eterogeneità delle condotte e la mancanza di una pianificazione unitaria sono elementi idonei a escludere la continuazione, salvo che siano compensati da altri dati univocamente indicativi di un unico programma criminoso.
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, solleciti una rivalutazione del compendio fattuale già apprezzato dal giudice di merito.
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