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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18737/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Milano del 17/12/2021 con cui era stata applicata la pena concordata (patteggiamento) per furti aggravati in abitazione e disposta la confisca di beni sequestrati. Le censure vertevano, tra l'altro, sulla sussistenza dell'aggravante ex art. 625, n.1 c.p. (per forzatura degli infissi), sulla regolarità della determinazione della pena con la riduzione per il rito, sull'eventuale causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. e sulla legittimità e motivazione della confisca operata dal giudice di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili molte delle censure, ritenendo che i rimedi in Cassazione avverso una sentenza di patteggiamento sono ammissibili solo nei limiti stretti previsti dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p. e, quanto alla qualificazione giuridica del fatto, solo per errore manifesto; pertanto i motivi relativi all'aggravante e a questioni fondamentalmente probatorie sono stati rigettati come inammissibili. Per quattro ricorrenti (Meisan, Milenkovic, Hudorovich, Rajkovaca) la Corte ha però ritenuto infondato il fondamento motivazionale della confisca, che si basava su giudizi probabilistici e su riferimenti ad altri reati non contestati, e ha annullato la parte della sentenza relativa alla confisca con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo giudizio limitato a tale questione. Il ricorso di Kastrati è stato dichiarato inammissibile nella sua totalità; per tale ricorrente è stata inoltre disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 4.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625, primo comma, n. 1 c.p.

    La norma disciplinante il furto aggravato per l'effrazione: è stata oggetto di contestazione dai ricorrenti ma la Corte ha ritenuto che la deduzione in Cassazione sulla sussistenza dell'aggravante fosse inammissibile salvo errore manifesto.

  • art. 448, comma 2-bis c.p.p.

    Limita il sindacato di legittimità sulle sentenze di patteggiamento: la Corte ricorda che il controllo in Cassazione è ristretto e che la censura sulla qualificazione giuridica è ammessa solo per errori manifesti.

  • art. 606 c.p.p.

    Regola il vizio di motivazione nel giudizio di legittimità; la Corte distingue tra i limiti rigidissimi del controllo sulle sentenze di patteggiamento e la possibilità di impugnare la motivazione della confisca secondo la disciplina generale.

  • art. 129 c.p.p.

    Prevede ipotesi di non punibilità o cause estintive: la Corte ha ritenuto che la sentenza di patteggiamento può essere sindacata su questo punto solo se dal testo emergano in modo evidente tali cause, cosa non verificata nel caso.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese e, ove previsto, di una somma alla Cassa delle Ammende: applicata alla condanna di Kastrati.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. in l. 18/12/2020, n. 176

    Norma citata in relazione alla trasmissione delle conclusioni del Sostituto Procuratore Generale; indicata nel procedimento di cassazione per la fase di trasmissione delle conclusioni scritte.

Massime di principio

  • Le impugnazioni in Cassazione di sentenze di patteggiamento sono molto limitate: l'art. 448, comma 2-bis c.p.p. consente il controllo solo in casi eccezionali e l'erronea qualificazione giuridica è sindacabile solo per errore manifesto, cioè quando la qualificazione risulti palesemente incongrua rispetto al capo di imputazione.
  • Le censure di fatto fondate su valutazioni probatorie o su elementi investigativi raccolti durante le indagini sono in genere inammissibili se dirette a rimettere in discussione una decisione assunta in sede di patteggiamento, salvo i casi molto limitati di cui sopra.
  • La confisca disposta con motivazioni basate su giudizi probabilistici o su presunte correlazioni con altri reati non contestati può essere annullata: la Corte richiede una motivazione congrua e ancorata alle contestazioni e agli elementi probatori emersi nel processo in cui la confisca è disposta.
  • Se la motivazione della confisca è insufficiente o si fonda su mere congetture circa la provenienza illecita dei beni da reati non accertati, il giudice di legittimità può annullare la statuizione e rinviare per un nuovo giudizio limitato a quella questione.
  • La determinazione della pena nel patteggiamento, compresa la riduzione per il rito anche se inferiore a un terzo, non costituisce automaticamente motivo di illegittimità ai fini dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; per essere sindacabile deve emergere un profilo di illegittimità evidente.
  • Quando un ricorso è dichiarato inammissibile la parte ricorrente può essere condannata alle spese e a somme per la Cassa delle Ammende ex art. 616 c.p.p., quindi è necessario valutare la fondatezza delle censure prima di proporre impugnazioni in Cassazione contro sentenze di patteggiamento.

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