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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00354/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per il reato di riciclaggio. Il primo motivo lamentava violazione di legge e illogicità della motivazione sulla responsabilità e sulla mancata riqualificazione del fatto nel diverso reato di ricettazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe mal valutato gli elementi probatori. Il secondo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi non specifici o comunque manifestamente infondati, perché ripetitivi delle doglianze già esaminate e disattese in appello e diretti a sollecitare una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non deducibile perché meramente reiterativo delle censure già respinte in appello e volto a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio; ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato perché la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche era ritenuta sufficiente, essendo stato valorizzato il comportamento negativo dell'imputato come elemento ostativo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Richiamato quale fattispecie alternativa di ricettazione, rispetto alla quale il ricorrente chiedeva la riqualificazione del fatto contestato come riciclaggio.

  • art. 648-bis c.p.

    Fattispecie di riciclaggio oggetto della contestazione e della conferma di responsabilità in appello, poi richiamata dalla Cassazione nel dichiarare inammissibile il ricorso.

  • art. 62-bis c.p.

    Norma relativa alle circostanze attenuanti generiche, il cui mancato riconoscimento è stato ritenuto adeguatamente motivato dalla Corte di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si traducano nella mera riproposizione delle doglianze già dedotte in appello, se la sentenza impugnata le ha puntualmente disattese con motivazione logica e giuridicamente corretta.
  • La Corte di cassazione non può essere investita di una rivalutazione degli elementi di fatto e del compendio probatorio, attività riservata al giudice di merito.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando mira, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella accolta dalla sentenza impugnata.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito valorizza gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare singolarmente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
  • Ai fini del controllo di legittimità, è sufficiente che la motivazione sul punto evidenzi un elemento ostativo concreto, come un negativo comportamento dell'imputato, idoneo a sorreggere il diniego delle attenuanti generiche.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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