Cassazione Penale, Sentenza n. 22541/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha constatato l'omessa notifica dell'avviso alle parti interessate (in particolare Lucia Tassone, Vito e Luigina Tripodi e l'Agenzia Nazionale) e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, disponendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle persone e dell'ente prima indicate. L'esame del secondo motivo è stato assorbito e non deciso dalla Corte.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza con due motivi: 1) nullità per omessa comunicazione/ notifica dell'avviso di udienza e dell'ordinanza adottata senza formalità ai sensi degli artt. 666 e 127 c.p.p., in particolare per non aver dato avviso all'Agenzia Nazionale, alla 3D s.r.l. (in custodia/amministrazione giudiziaria) e ai cessionari (Tripodi e Tassone); 2) inosservanza delle norme che regolano la confisca ex art. 12-sexies d.l. n. 306/1992 e dell'art. 676 c.p.p., con la censura che il giudice dell'esecuzione non avrebbe il potere di revocare una confisca disposta in sede di cognizione e divenuta definitiva
Norme richiamate
art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, conv. legge n. 356/1992
Norma sulla cosiddetta "confisca allargata"; la Corte rileva che, una volta divenuta definitiva la confisca, l'amministrazione dei beni passa all'Agenzia Nazionale, che quindi è terzo interessato e deve essere chiamata in giudizio
Stabilisce le formalità per le ordinanze adottate senza formalità e l'obbligo di avviso agli interessati; la mancata comunicazione/ notifica dell'avviso è causa di nullità assoluta e rilevabile d'ufficio
art. 127, comma 5 e commi riferiti
Richiamato congiuntamente all'art. 666 per sostenere che l'omessa osservanza delle prescrizioni di avviso determina nullità dell'ordinanza
Richiamato dal ricorrente per sostenere i limiti delle "altre competenze" del giudice dell'esecuzione e dedurre l'assenza di potere di revocare la confisca; la Corte di legittimità ha però assorbito tale censura dopo aver accolto il motivo procedurale
art. 104-bis disp. att. c.p.p.
art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att.
Prevede il trasferimento dell'amministrazione dei beni confiscati all'Agenzia quando la confisca è definitiva; perciò l'Agenzia è parte rilevante nel procedimento esecutivo
R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, art. 11
Indica l'Avvocatura dello Stato come organo che rappresenta e difende l'Agenzia Nazionale in giudizio; gli atti devono essere notificati a tale Avvocatura a pena di nullità
Massime di principio
- Quando il giudice dell'esecuzione adotta o revoca provvedimenti senza formalità, l'avviso di udienza e la notifica della decisione devono essere comunicati a tutti gli "interessati" intesi in senso ampio: il titolare formale del bene, i terzi che invocano diritti sul bene e l'Agenzia Nazionale quando la confisca è definitiva; l'omissione è nullità assoluta rilevabile d'ufficio
- Se la titolarità del bene confiscato è contestata, il contraddittorio deve essere integrato prima di decidere sulla revoca: la decisione presa senza chiamare le parti interessate è annullabile
- Quando la confisca è divenuta definitiva e l'Agenzia ha assunto l'amministrazione, la notifica e la partecipazione in giudizio devono essere dirette all'Agenzia (tramite l'Avvocatura dello Stato), non all'amministratore giudiziario
- L'accertamento della competenza del giudice dell'esecuzione a trattare la revoca di confische disposte in sede di cognizione può sollevare questioni di merito che la Corte di legittimità può non decidere se prevalgono profili nullitari procedurali; in tali casi la controversia viene rinviata per nuovo esame con integrato contraddittorio
- In tutti i procedimenti esecutivi relativi a beni confiscati ex art. 12-sexies, è prudente predisporre la piena integrazione del contraddittorio (compresa la notifica all'Agenzia) per evitare il vizio di nullità insanabile e l'annullamento con rinvio
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