Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11900/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha dichiarato la nullità degli atti per inosservanza delle disposizioni relative all'intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato (art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.), ha dichiarato la propagazione della nullità agli atti successivi e ha annullato la sentenza impugnata, rinviando il procedimento ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduce la nullità per mancata notificazione del decreto di citazione a giudizio in appello al difensore effettivamente incaricato. In particolare, pur essendo stato eletto domicilio e nominato il nuovo difensore (avv. Katia Dottore Giachino) con revoca dei precedenti, il decreto di citazione in appello veniva notificato via PEC al precedente difensore revocato; il difensore subentrante è venuto a conoscenza dell'udienza solo con la notifica del dispositivo della sentenza.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 4

    delitto di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti

    Norma sostanziale che definisce il reato contestato all'imputato; citata per inquadrare il capo di imputazione oggetto del giudizio

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    La Corte interpreta questa disposizione come causa di nullità generale a regime intermedio per l'inosservanza delle norme relative all'intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato; la mancata notifica al difensore effettivamente nominato rientra in tale nullità, la quale può essere rilevata nel primo momento utile e si propaga agli atti successivi

Massime di principio

  • La notifica degli atti processuali deve essere effettuata al difensore attualmente incaricato: la notifica al difensore anteriormente revocato può determinare la nullità degli atti ex art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
  • La nullità per violazione delle norme sull'assistenza e rappresentanza dell'imputato è "generale" e a regime intermedio e si propaga agli atti successivi, potendo condurre all'annullamento delle sentenze dipendenti da quell'atto nullo
  • Il primo momento utile per rilevare tale nullità è quello in cui il difensore o l'imputato viene a conoscenza dell'atto: la rilevazione può avvenire anche in Cassazione se adeguatamente tempestiva
  • In presenza di sostituzioni di difensore è fondamentale depositare e notificare tempestivamente la nomina/elezione di domicilio e verificare che la cancelleria e le controparti usino l'indirizzo PEC corretto
  • La sanzione processuale principale per la notifica al difensore sbagliato è l'annullamento con rinvio e non una decisione sul merito; il processo riparte davanti ad altra sezione per garantire imparzialità
  • Chi subentra come difensore deve, appena possibile, verificare lo stato dei procedimenti pendenti e, se necessario, agire per far valere eventuali nullità derivanti da notifiche pregresse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.