Cassazione Penale, Sentenza n. 11900/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha dichiarato la nullità degli atti per inosservanza delle disposizioni relative all'intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato (art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.), ha dichiarato la propagazione della nullità agli atti successivi e ha annullato la sentenza impugnata, rinviando il procedimento ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduce la nullità per mancata notificazione del decreto di citazione a giudizio in appello al difensore effettivamente incaricato. In particolare, pur essendo stato eletto domicilio e nominato il nuovo difensore (avv. Katia Dottore Giachino) con revoca dei precedenti, il decreto di citazione in appello veniva notificato via PEC al precedente difensore revocato; il difensore subentrante è venuto a conoscenza dell'udienza solo con la notifica del dispositivo della sentenza.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 4
delitto di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti
Norma sostanziale che definisce il reato contestato all'imputato; citata per inquadrare il capo di imputazione oggetto del giudizio
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
La Corte interpreta questa disposizione come causa di nullità generale a regime intermedio per l'inosservanza delle norme relative all'intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato; la mancata notifica al difensore effettivamente nominato rientra in tale nullità, la quale può essere rilevata nel primo momento utile e si propaga agli atti successivi
Massime di principio
- La notifica degli atti processuali deve essere effettuata al difensore attualmente incaricato: la notifica al difensore anteriormente revocato può determinare la nullità degli atti ex art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
- La nullità per violazione delle norme sull'assistenza e rappresentanza dell'imputato è "generale" e a regime intermedio e si propaga agli atti successivi, potendo condurre all'annullamento delle sentenze dipendenti da quell'atto nullo
- Il primo momento utile per rilevare tale nullità è quello in cui il difensore o l'imputato viene a conoscenza dell'atto: la rilevazione può avvenire anche in Cassazione se adeguatamente tempestiva
- In presenza di sostituzioni di difensore è fondamentale depositare e notificare tempestivamente la nomina/elezione di domicilio e verificare che la cancelleria e le controparti usino l'indirizzo PEC corretto
- La sanzione processuale principale per la notifica al difensore sbagliato è l'annullamento con rinvio e non una decisione sul merito; il processo riparte davanti ad altra sezione per garantire imparzialità
- Chi subentra come difensore deve, appena possibile, verificare lo stato dei procedimenti pendenti e, se necessario, agire per far valere eventuali nullità derivanti da notifiche pregresse
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