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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32617/2026 del 01/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso l'esame nel merito dei motivi nuovi, perché non dedotti in appello, e ha ritenuto generici e meramente apparenti gli altri motivi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (non determinabile)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello relativa a una condotta truffaldina seriale, con indebito beneficio di un conto corrente e gravi conseguenze per la persona offesa. Il ricorso deduceva, per quanto emerge dal testo, questioni concernenti l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p., la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto, la recidiva e la riferibilità all'imputato del conto corrente beneficiato dalla condotta illecita. La Corte ha rilevato che i motivi relativi all'aggravante, all'art. 131-bis c.p. e alla recidiva non erano stati formulati in appello e non potevano quindi essere proposti per la prima volta in cassazione, per violazione della devoluzione. Gli ulteriori motivi sono stati ritenuti generici e privi della specificità richiesta dagli artt. 581, lett. d), e 591, lett. c), c.p.p., perché sostanzialmente riproduttivi delle doglianze già sottoposte alla Corte d'appello e privi di una critica argomentata alla sentenza impugnata. La Corte ha inoltre osservato che la sentenza d'appello aveva fornito risposta congrua, rilevando l'assenza di prova circa la non riferibilità all'imputato del conto corrente indebitamente beneficiato e, quanto alla richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, il disvalore complessivo della condotta seriale e la gravità delle conseguenze per la persona offesa.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    La disposizione è richiamata per escludere la deducibilità in cassazione delle questioni non proposte con i motivi di appello.

  • art. 609, comma 2, c.p.p.

    La disposizione è richiamata in relazione ai limiti dell'oggetto del giudizio di cassazione e alla preclusione delle questioni non devolute.

  • art. 581, lett. d), c.p.p.

    Richiede che i motivi di impugnazione siano specifici e contengano una critica puntuale alla decisione impugnata.

  • art. 591, lett. c), c.p.p.

    È richiamato quale fondamento dell'inammissibilità dei motivi privi della necessaria specificità.

  • art. 61, n. 5, c.p.

    L'aggravante è menzionata tra le questioni dedotte per la prima volta in cassazione e, pertanto, non esaminate.

  • art. 131-bis c.p.

    La richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non deducibile in cassazione perché non formulata in appello; la Corte d'appello aveva comunque valorizzato il disvalore della condotta seriale e la gravità delle conseguenze per la persona offesa.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva è menzionata tra le questioni non formulate in appello e quindi non consentite in cassazione.

Massime di principio

  • In forza del principio di devoluzione, le questioni non dedotte con i motivi di appello non possono essere proposte per la prima volta davanti alla Corte di cassazione, salvo i limiti previsti dalla legge.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si limitano a riprodurre le doglianze già svolte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; motivi meramente ripetitivi e privi di critica argomentata sono motivi soltanto apparenti.
  • La valutazione della riferibilità all'imputato di un conto corrente utilizzato per beneficiare della condotta illecita costituisce apprezzamento di fatto, non sindacabile in cassazione quando la motivazione della sentenza di merito sia congrua e immune da vizi logicamente rilevanti.
  • Nel valutare la particolare tenuità del fatto, il giudice può escluderla valorizzando unitariamente il carattere seriale della condotta e la gravità delle conseguenze arrecate alla persona offesa; tale apprezzamento, se congruamente motivato, non è riesaminabile in cassazione come valutazione di merito.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

Testo integrale

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