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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00807/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione doganale)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di rettifica doganale con cui l’Amministrazione aveva richiesto maggiori dazi in relazione a importazioni del 2011, sostenendo che nel valore in dogana delle merci dovessero essere inclusi i corrispettivi per royalties dovute da una società licenziataria alla capogruppo titolare del marchio. La CTR aveva escluso l’inclusione delle royalties ritenendo non provato un potere di controllo, diretto o indiretto, del licenziante sul produttore delle merci e valorizzando l’autonomia operativa della licenziataria e dei terzi fabbricanti. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione delle norme del codice civile in tema di interpretazione contrattuale e presunzioni, nonché delle disposizioni del codice doganale comunitario e delle disposizioni di applicazione, assumendo che i contratti di licenza, letti complessivamente, dimostrassero un controllo indiretto della licenziante sulla produzione tale da integrare la condizione di vendita e giustificare l’aggiunta delle royalties al valore doganale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha richiamato il principio secondo cui il valore doganale coincide di regola con il valore di transazione, ma va incrementato dei diritti di licenza quando: i) non siano già inclusi nel prezzo; ii) si riferiscano alle merci da valutare; iii) l’acquirente sia tenuto a pagarli come condizione della vendita. Ha precisato che, per i marchi di fabbrica, occorre verificare in concreto se il titolare dei diritti immateriali abbia poteri di controllo, anche di fatto e indiretti, sulla scelta del produttore e sulla sua attività, essendo rilevanti anche gli indici tratti dalle note interpretative e dalla soft law doganale. La CTR è stata censurata perché aveva affermato in modo apodittico l’autonomia della licenziataria e dei fabbricanti senza confrontarsi con le risultanze contrattuali e senza applicare correttamente il concetto di controllo rilevante ai fini doganali. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • artt. 1362 ss. c.c.

    richiamati come parametri di corretta interpretazione dei contratti di licenza, che la Corte ritiene non adeguatamente considerata dal giudice di merito

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    richiamati in tema di valutazione congiunta degli elementi di fatto e di presunzioni, utilizzabili per inferire il controllo del licenziante

  • art. 29 del Regolamento (CEE) n. 2913/1992

    norma di riferimento sul valore in dogana, letto nel senso che il valore di transazione è la regola base

  • art. 32 del Regolamento (CEE) n. 2913/1992

    consente di aggiungere al prezzo effettivamente pagato o da pagare i diritti di licenza quando ricorrano le condizioni previste

  • art. 23 del Regolamento (CEE) n. 2454/1993

    richiamato insieme alle disposizioni applicative del codice doganale nel quadro della disciplina del valore in dogana

  • art. 143 del Regolamento (CEE) n. 2454/1993

    rilevante per la nozione di soggetti legati e di controllo diretto o indiretto

  • art. 157 del Regolamento (CEE) n. 2454/1993

    individua le tre condizioni concorrenti per l’inclusione delle royalties nel valore doganale

  • art. 159 del Regolamento (CEE) n. 2454/1993

    per i diritti di licenza relativi a marchi di fabbrica, richiede ulteriori condizioni, tra cui l’assenza di libertà dell’acquirente di reperire le merci da fornitori non legati

  • art. 160 del Regolamento (CEE) n. 2454/1993

    richiamato nel sistema di attuazione delle regole sul valore doganale e sui diritti di licenza

  • art. 162 del Regolamento (CEE) n. 2454/1993

    richiamato nel sistema di attuazione delle regole sul valore doganale e sui diritti di licenza

  • art. 115 c.p.c.

    dedotto come violato, ma la Corte accoglie principalmente per erronea sussunzione e falsa applicazione della disciplina sostanziale

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    posto a base della censura di violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per il dedotto vizio processuale relativo alla valutazione della prova

Massime di principio

  • Nel valore doganale delle merci importate il valore di transazione è la regola, ma deve essere incrementato dei diritti di licenza quando questi non siano già compresi nel prezzo, si riferiscano alle merci importate e costituiscano una condizione della vendita.
  • Ai fini dell’inclusione delle royalties nel valore in dogana, la nozione di "condizione della vendita" va accertata in concreto verificando se il venditore avrebbe venduto le merci anche senza il pagamento del diritto di licenza.
  • Per i marchi di fabbrica, il controllo rilevante del licenziante sul produttore può essere anche di fatto o indiretto e va desunto da un complesso di indici contrattuali e fattuali, non essendo sufficiente affermare apoditticamente l’autonomia formale dei soggetti coinvolti.
  • Il giudice di merito deve esaminare unitariamente gli accordi di licenza e le circostanze concrete della filiera produttiva; l’omesso confronto con tali elementi può integrare un errore di sussunzione o falsa applicazione della disciplina doganale.
  • Le note interpretative e gli strumenti di soft law doganale, pur non vincolanti in senso stretto, costituiscono criteri utili per assicurare un’applicazione uniforme delle regole sul valore in dogana.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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