Cassazione Penale, Ordinanza n. 01470/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sul rilievo che i motivi dedotti non erano tra quelli consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per impugnare una sentenza di patteggiamento.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato, tramite il difensore di fiducia, la sentenza ex art. 444 c.p.p. del Tribunale di Caltagirone con cui gli era stata applicata la pena concordata per un delitto in materia di stupefacenti. Nel ricorso ha dedotto vizi di motivazione e violazione dell'art. 129 c.p.p. La Corte, però, ha rilevato che, dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017, contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché le censure dedotte non rientravano in tali categorie, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti impugnata dall'imputato.
è stato invocato dal ricorrente, ma le doglianze sul punto sono state ritenute estranee ai limiti del ricorso contro il patteggiamento.
il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento è ammesso solo per specifici motivi: volontà dell'imputato, qualificazione giuridica del fatto, correlazione tra richiesta e sentenza, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
richiamata come fonte delle modifiche al codice di rito che hanno ristretto i motivi deducibili contro il patteggiamento.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice del delitto oggetto dell'applicazione della pena; il testo non specifica la condotta concreta.
art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990
richiamato quale aggravante/ulteriore disposizione relativa al reato in materia di stupefacenti oggetto del patteggiamento.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014
precedente citato a sostegno del principio sui limiti di ricorribilità avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è esperibile solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; motivi diversi sono inammissibili.
- Le doglianze che si risolvono in vizi di motivazione o nella generica denuncia di violazione dell'art. 129 c.p.p. non sono, di per sé, deducibili avverso il patteggiamento se non si raccordano a uno dei motivi tipizzati dalla legge.
- Nel giudizio di legittimità sul patteggiamento, la Corte verifica preliminarmente l'ammissibilità del ricorso alla luce del perimetro legale delle censure consentite, senza entrare nel merito delle doglianze non rientranti in tale perimetro.
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