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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01154/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce che, in parziale accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, aveva applicato alla ricorrente la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriali e di assumere uffici direttivi per nove mesi, ritenendola gravemente indiziata di associazione per delinquere finalizzata a corruzione, turbativa d'asta e frode nelle pubbliche forniture. La ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) inammissibilità dell'impugnazione del PM per mancanza di censure sulle esigenze cautelari; 2) violazione dell'art. 416 c.p. e carenza di motivazione circa l'esistenza dell'associazione e la consapevolezza dei presunti sodali; 3) vizio di motivazione relativo all'elemento psicologico (consapevolezza e ruolo effettivo dei presunti membri); 4) vizio di valutazione delle esigenze cautelari e della proporzionalità della misura, con rilievo che le condotte sono datate e che sarebbero state più adeguate misure interdittive a carico delle società coinvolte anziché della persona fisica.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato sotto il profilo dell'ammissibilità dell'impugnazione del PM, ma ha dato rilievo alle sezioni unite sulla portata dell'appello cautelare. I secondo e terzo motivi sono stati ritenuti fondati: la motivazione del Tribunale sul punto dell'esistenza dell'associazione per delinquere è carente, non delineando adeguatamente la struttura organizzativa dell'ipotetico sodalizio né spiegando la consapevolezza e la persistente partecipazione dei singoli (tra cui la ricorrente). Anche il motivo relativo alle esigenze cautelari è stato ritenuto fondato: la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia ancorato il pericolo di reiterazione all'operatività delle società riconducibili a Marco Castrignanò senza spiegare perché non fossero più adeguate misure interdittive patrimoniali/aziendali rispetto alla compressione dei diritti della persona fisica. In definitiva la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata nei termini indicati e ha rinviato per un nuovo esame (valutazione della sussistenza dell'associazione e delle esigenze cautelari) secondo i criteri di motivazione e proporzionalità indicati.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Norma relativa al reato di associazione per delinquere; la Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia adeguatamente motivato la sussistenza degli elementi costitutivi (organizzazione minima, finalità duratura, consapevolezza dei partecipanti), rendendo insufficiente la qualificazione associativa rispetto al semplice concorso nei singoli reati.

  • art. 291 cod. proc. pen.

    Norma che impone al Pubblico Ministero di indicare nella richiesta cautelare gli elementi a sostegno sia dei gravi indizi che delle esigenze cautelari; la Corte ricorda che il PM deve fornire elementi idonei a dimostrare l'attualità del suo interesse, ma che l'appello cautelare può comunque essere ammissibile se il primo giudice non si è pronunciato sulle esigenze cautelari.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Schema di motivazione dell'ordinanza cautelare: la Corte richiama l'obbligo di motivazione concreta e comprensiva dei presupposti per la misura (gravità indiziaria, esigenze cautelari, adeguatezza/proporzionalità della misura).

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma richiamata implicitamente nei rilievi sull'appello del Pubblico Ministero avverso il rigetto della richiesta cautelare; la giurisprudenza ricorda la portata dell'appello del PM che consente al Tribunale di riesaminare integralmente i presupposti della misura.

  • artt. 273, 274, 275, 278, 280, 287 cod. proc. pen.

    Serie di norme procedurali citate come riferimento per i presupposti e le condizioni delle misure cautelari; la Corte sottolinea che il Tribunale dell'appello deve verificare l'esistenza di tutti i presupposti richiesti da tali disposizioni.

  • art. 314, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamata nella materia delle impugnazioni cautelari e della tutela risarcitoria per illegittima detenzione; la Corte menziona che il PM non ha interesse contrario all'accertamento della legittimità dell'ordinanza nel senso di rendere irrevocabile un provvedimento che possa fondare azioni risarcitorie.

Massime di principio

  • L'appello cautelare del Pubblico Ministero, se ammissibile, consente al Tribunale di riesaminare integralmente i presupposti della misura cautelare (gravità indiziaria e esigenze cautelari) e non è limitato ai soli punti specificamente censurati, purché sussista un interesse attuale e concreto del PM.
  • Per configurare l'associazione per delinquere occorre motivare la presenza di una struttura organizzativa, anche minima, finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati e la consapevolezza durevole dei singoli partecipanti; la semplice partecipazione a reati-fine non è sufficiente a provare l'associazione.
  • La prova dell'associazione può essere desunta da facta concludentia, ma il giudice deve esplicitare il nesso logico tra gli atti contestati e la sussistenza di un vincolo associativo autonomo rispetto al concorso nei singoli reati.
  • Nel valutare le esigenze cautelari e la proporzionalità della misura occorre preferire misure mirate all'ente o alle strutture (misure interdittive aziendali) quando è il complesso societario a costituire il veicolo del rischio di reiterazione, evitando restrizioni non necessarie della libertà personale.
  • Il giudice del riesame deve confrontarsi criticamente con le argomentazioni del Giudice per le indagini preliminari: se quest'ultimo ha escluso specifici elementi (es. ruolo consapevole di taluni soggetti), il Tribunale deve spiegare dettagliatamente le ragioni del diverso convincimento.
  • Le esigenze del Pubblico Ministero di impugnare devono essere supportate da elementi che dimostrino l'attualità dell'interesse alla misura; non sono sufficienti censure puramente astratte.

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