Cassazione Penale, Ordinanza n. 08141/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La condanna di merito per furto con strappo e uso indebito di carte di credito resta ferma. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per furto con strappo e uso indebito di carte di credito. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti generiche e recidiva, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avesse errato nel non riconoscere una prevalenza delle attenuanti. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché meramente riproduttivo delle censure già formulate in appello e già disattese, quindi privo della necessaria specificità; ha inoltre osservato che la Corte di merito aveva motivato adeguatamente la scelta dell'equivalenza tra recidiva e attenuanti generiche, valorizzando la gravità dei fatti e la recidiva specifica contestata.
Norme richiamate
Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti generiche e recidiva richiede una motivazione non illogica; in questo caso l'equivalenza è stata ritenuta correttamente motivata dalla corte di merito in ragione della gravità dei fatti e della recidiva specifica.
Le circostanze attenuanti generiche non sono state ritenute prevalenti sulla recidiva, essendo stata confermata la valutazione di equivalenza compiuta nei gradi di merito.
Il motivo di ricorso fondato sulla mera reiterazione delle censure di appello, senza una critica argomentata specifica alla sentenza impugnata, è inammissibile per difetto di specificità.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata: la semplice riproposizione delle stesse doglianze già sollevate in appello integra un motivo aspecifico e soltanto apparente, quindi inammissibile.
- Il giudizio di comparazione tra recidiva e circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando la corte di merito abbia fornito una motivazione logica e completa, specie se ancorata alla gravità dei fatti e alla specificità della recidiva.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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