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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37912/2025 del 21/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di appello aveva confermato la condanna di un soggetto, quale presidente di due associazioni e in concorso con il progettista, per falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, per avere attestato nella CIL in sanatoria che le opere edilizie in corso erano destinate a soddisfare esigenze contingenti e temporanee da rimuovere entro 90 giorni, mentre erano invece opere stabili e permanenti. Il ricorso per cassazione articolava due motivi: (1) si deduceva la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 483 c.p., sostenendo che la falsa attestazione fosse un falso grossolano o innocuo, perché la non temporaneità delle opere sarebbe stata ictu oculi percepibile e comunque emersa dal controllo del funzionario comunale; (2) si deduceva ancora la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 483 c.p. e 192 c.p.p., affermando che la dichiarazione non era idonea a indurre in errore il Comune e non aveva valenza probatoria privilegiata, poiché la CIL sarebbe comunque sottoposta a verifica degli uffici competenti. La Corte ha però rilevato che la seconda censura introduceva una questione non proposta in appello, concernente la struttura del reato e la funzione probatoria dell'atto, e che in ogni caso i motivi si risolvevano in una non consentita rivalutazione del merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi relativi al falso innocuo/grossolano, osservando che l'inidoneità dell'azione va valutata ex ante e che, nel caso concreto, l'attestazione sulla temporaneità delle opere non era irrilevante rispetto alla funzione probatoria dell'atto, né la successiva individuazione della falsità da parte di un tecnico comunale ne rendeva la falsità grossolana ab origine. Ha inoltre ritenuto non proponibile in cassazione la questione relativa alla mancanza di valenza probatoria privilegiata della CIL, perché non dedotta in appello. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 483 c.p.

    è la norma incriminatrice contestata per la falsa attestazione resa dal privato nella CIL in sanatoria; la Corte ne conferma la configurabilità nel caso concreto, escludendo che la falsità sia innocua o grossolana.

  • art. 110 c.p.

    richiamato per il concorso nel reato con altro soggetto, il progettista.

  • art. 99 c.p.

    richiamato come aggravante di recidiva nella contestazione.

  • art. 606 c.p.p.

    indica i vizi dedotti dal ricorrente; la Corte osserva che le doglianze si risolvono in una critica di merito e, in parte, in questioni non dedotte in appello.

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato dalla difesa per sostenere l'asserita non idoneità probatoria della dichiarazione; la Corte non entra nel merito della censura perché non dedotta in appello.

  • art. 609 c.p.p.

    richiamato per il principio di preclusione alla deduzione in cassazione di questioni non prospettate in appello, salvo eccezioni.

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per le conseguenze economiche dell'inammissibilità, con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione del compendio probatorio sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, quando la censura mira in realtà a sostituire la lettura del ricorrente a quella dei giudici di merito.
  • Il falso innocuo o grossolano va valutato ex ante, guardando all'oggettiva idoneità della falsità a incidere sulla funzione documentale dell'atto e a conseguire lo scopo dell'atto stesso; non rileva che la falsità sia stata poi scoperta da un controllo tecnico o da un soggetto qualificato.
  • Una falsità non è grossolana solo perché, a posteriori, sia emersa con facilità in sede di verifica amministrativa: ciò che conta è se, al momento della formazione dell'atto, l'alterazione fosse immediatamente riconoscibile da chiunque e quindi priva di concreta attitudine ingannatoria.
  • La questione relativa alla funzione probatoria dell'atto e alla sua idoneità a integrare il falso ideologico del privato non può essere proposta per la prima volta in cassazione se non è stata devoluta al giudice di appello, salvo che si tratti di questione rilevabile d'ufficio o non deducibile prima.
  • Quando il ricorso introduce per la prima volta una questione di struttura del reato non esaminata in appello, il motivo è precluso per violazione del principio devolutivo e può condurre all'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
SottomaterieFalsità ideologica
IstitutiInutilizzabilità della prova

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