Cassazione Penale, Sentenza n. 8220/2022 del 09/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti (Raddi e Bert) impugnano la sentenza d'appello che ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione (capo b) e ha riqualificato il capo a) in relazione all'art. 641 cod. pen. dichiarando il non doversi procedere per tardività della querela. Raddi deduce carenza di prova dell'elemento soggettivo e oggettivo della riqualificazione (art. 641) e contesta la valutazione delle prove relative ai prelievi e alla sua partecipazione; lamenta inoltre omessa considerazione della transazione tra i due imputati. Bert censura la regolarità delle notificazioni dell'avviso d'udienza di appello (contestando la consegna al difensore e la documentazione dei tentativi a mani). La parte civile Arco Gest impugna la revoca, da parte della Corte d'appello, delle statuizioni civili disposte in primo grado nella parte relativa al reato di bancarotta fraudolenta e chiede ristoro delle spese di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione rigetta i ricorsi degli imputati: quello di Raddi viene respinto in quanto le censure non superano la motivata valutazione di merito; quello di Bert è dichiarato inammissibile perché la notifica al difensore era preceduta da vani tentativi di notifica all'imputato e l'irregolarità formale nell'indicazione della norma non ha rilevanza pregiudizievole. Invece il ricorso della parte civile Arco Gest è accolto: la Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente alla revoca delle statuizioni civili relative al reato di bancarotta fraudolenta e rinvia al giudice civile competente in grado d'appello per la definizione delle somme e per la liquidazione delle spese di giudizio; in conseguenza sono confermate le altre statuizioni. Sono disposte condanne alle spese processuali per i ricorrenti e, per Bert, l'ammenda alla Cassa delle ammende di Euro 3.000,00.
Norme richiamate
La Corte d'appello ha riqualificato il capo a) alla fattispecie di cui all'art. 641; la Cassazione accetta la riqualificazione operata in sede di merito nella motivazione impugnata.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
La notificazione della citazione per appello con consegna al difensore di fiducia, se preceduta da vani tentativi a mani, è valida; l'adozione di tale procedimento è restata impregiudicata anche se nella relata si è fatto riferimento ad altra norma.
art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.
L'indicazione errata di questa norma anziché dell'art. 161 comma 4 nella relata costituisce una mera irregolarità formale priva di effetti pregiudizievoli quando il destinatario effettivo è il difensore di fiducia.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla esposizione dei motivi di cassazione (correlazione tra le censure articolate e quanto devoluto in sede di appello); alcune doglianze sono state ritenute inammissibili per difetto di devoluzione.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
La sentenza di proscioglimento per causa estintiva è possibile solo quando le circostanze sono talmente chiare da poter essere 'constatate' senza necessità di approfondimenti; le doglianze che non dimostrano tale evidenza sono manifestamente infondate.
artt. 538, 539, 540, 541 cod. proc. pen.
Norme sulla statuizione civile in sede penale: la revoca delle statuizioni civili in appello richiede motivazione e non può essere disposta automaticamente quando permangono condanne per altri reati; la Cassazione annulla la revoca operata in appello per carenza motivazionale rispetto alla bancarotta.
Rilevata nella discussione come riferimento alla regolamentazione delle statuizioni civili nell'ambito del fallimento; la Corte segnala che la revoca delle statuizioni civili deve essere adeguatamente motivata e non automatica.
Massime di principio
- La riqualificazione di un capo d'imputazione in appello e la declaratoria di non doversi procedere per quel capo non comportano automaticamente la revoca di statuizioni civili relative ad altri reati; il giudice di appello deve motivare specificamente la revoca delle condanne civili quando permangono altre responsabilità penali.
- Per ottenere l'assoluzione per estinzione del reato ai sensi dell'art.129 c.2 c.p.p. è necessario che gli elementi favorevoli emergano dagli atti in modo ictu oculi; censure che richiedono valutazioni probatorie non raggiungono questo requisito.
- La consegna della notificazione al difensore di fiducia è valida se preceduta da tentativi infruttuosi di notifica a mani; un riferimento normativo errato nella relata (es. art.157 anziché art.161) è di norma mera irregolarità formale non invalida l'atto quando il destinatario è comunque il difensore.
- Le transazioni o pagamenti successivi tra coindagati non producono automaticamente effetti estintivi o esimenti: devono essere provati e confrontati puntualmente con gli atti processuali; deduzioni generiche e non specificamente contrastate possono essere ritenute inammissibili o aspecifiche.
- In ipotesi di distrazione di somme e bancarotta fraudolenta la prova del possesso materiale o della disponibilità sui conti (deleghe, bonifici a favore, prelievi) e l'assenza di scritture contabili costituiscono elementi convergenti di responsabilità, apprezzabili in sede di merito e difficilmente superabili in cassazione se adeguatamente motivate.
- Le doglianze di merito in cassazione devono essere correlate espressamente a quanto dedotto in appello (art. 173 disp. att.); questioni non devolute al giudice d'appello sono inammissibili in cassazione.
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