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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40303/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I difensori di fiducia di due imputati hanno proposto distinti ricorsi avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 30/01/2025, deducendo con un motivo sovrapponibile violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza non confrontava specificamente la motivazione della sentenza impugnata ed era formulata in termini generici; la Corte di appello aveva invece escluso le attenuanti richiamando l'assenza di elementi positivamente valorizzabili, i precedenti penali degli imputati e il loro negativo comportamento processuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo il motivo reiterativo, privo di confronto con la motivazione della decisione di merito e comunque manifestamente infondato. Ha confermato la valutazione della Corte di appello sull'assenza dei presupposti per concedere le circostanze attenuanti generiche, valorizzando i precedenti penali e il comportamento processuale negativo. Conseguentemente ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    La valutazione sulla concessione o esclusione delle attenuanti generiche è giudizio di fatto rimesso al merito e deve tener conto, anche mediante richiamo, degli elementi indicati dall'art. 133 c.p. ritenuti preponderanti.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando manchino elementi positivamente valutabili e risultino decisivi precedenti penali e negativo comportamento processuale.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di attenuanti generiche, la motivazione del giudice di merito è sindacabile in cassazione solo se mancante, contraddittoria o manifestamente illogica; resta insindacabile la valutazione di fatto se il giudice dà conto degli elementi ritenuti decisivi tra quelli di cui all'art. 133 c.p.
  • Il motivo di ricorso che si limita a riproporre censure generiche senza confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile.
  • La mancata concessione delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondata sull'assenza di elementi positivi, sui precedenti penali dell'imputato e sul suo comportamento processuale negativo, ove adeguatamente argomentata.
  • La mera deduzione di violazione di legge e vizio di motivazione non è sufficiente se non si indica in modo puntuale l'errore logico o giuridico contenuto nella decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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