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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22915/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha respinto i primi tre motivi di ricorso, ritenendo infondati il primo e il secondo e inammissibile il terzo, ma ha accolto il quarto motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, affinché riesamini la questione della rilevanza probatoria dei contratti prodotti tardivamente dalla banca e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce da vari rapporti di conto corrente intrattenuti nel tempo tra una banca e una società, con intervento di un fideiussore persona fisica. La società e il fideiussore avevano agito per ottenere l'accertamento della nullità di clausole relative agli interessi convenzionali richiamati agli usi piazza, alla mancata pattuizione scritta di interessi e accessori, alla commissione di massimo scoperto, alla capitalizzazione trimestrale e alla postergazione delle valute, nonché la restituzione delle somme indebitamente addebitate e la declaratoria di illegittimità dell'escussione di azioni della banca intestate al fideiussore. La Corte d'appello aveva accolto parzialmente l'appello incidentale dei correntisti, respingendo quello principale della banca e rideterminando in aumento le somme dovute dalla banca. In cassazione la banca deduceva: 1) violazione del giudicato interno per la diversa imputazione delle rimesse nel ricalcolo dei conti; 2) violazione delle norme processuali per l'asserita novità della deduzione relativa alla decorrenza del contratto del conto corrente n. 188888/74 dal 1/4/1997; 3) violazione delle norme su prescrizione e ripetizione dell'indebito, sostenendo che la prescrizione decennale fosse maturata e che i correntisti dovessero indicare le rimesse solutorie; 4) violazione delle norme processuali sull'esibizione documentale, censurando la ritenuta tardività e l'inutilizzabilità dei contratti prodotti dopo il termine assegnato ex art. 210 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 120 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, ma la Corte nega che vi sia stata violazione del giudicato interno nel ricalcolo demandato al CTU

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel primo motivo; la Corte afferma che il criterio di imputazione delle rimesse non integrava un capo autonomo di giudicato

  • artt. 188 e ss. c.p.c.

    richiamati nel secondo motivo; la Corte esclude che i rilievi sulla data di decorrenza del contratto costituiscano nuova eccezione

  • artt. 2934 ss. c.c.

    richiamati nel terzo motivo in tema di prescrizione

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel terzo motivo sull'onere probatorio relativo alle rimesse solutorie e alla prescrizione

  • art. 2033 c.c.

    richiamato nel terzo motivo quale norma sulla ripetizione dell'indebito

  • artt. 115, 152 ss. c.p.c.

    richiamati nel quarto motivo in tema di valutazione e produzione dei documenti

  • art. 210 c.p.c.

    l'inosservanza del termine ordinatorio per ottemperare all'ordine di esibizione non comporta inutilizzabilità probatoria della documentazione prodotta

  • artt. 156 e 157 c.p.c.

    richiamati per delimitare i casi in cui i rilievi alla c.t.u. integrano eccezioni di nullità del suo procedimento

Massime di principio

  • Il giudicato interno si forma solo su capi autonomi della decisione; non riguarda mere argomentazioni, criteri di calcolo o presupposti di fatto strumentali alla decisione finale.
  • Le contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio che si limitano a criticare attendibilità, completezza e metodo di calcolo possono essere svolte anche in comparsa conclusionale o in appello, purché non introducano nuovi fatti, domande, eccezioni o prove.
  • In tema di ripetizione di indebito bancario e prescrizione, la verifica della decorrenza del termine presuppone l'accertamento della chiusura effettiva del rapporto; se i conti risultano successione di un unico rapporto mediante giroconti, la prescrizione decorre dalla chiusura dell'unitario rapporto e non dalle chiusure dei singoli conti contabili.
  • L'inosservanza del termine assegnato per l'esibizione ex art. 210 c.p.c. non rende di per sé inutilizzabili i documenti prodotti tardivamente, perché la finalità dell'istituto è favorire l'acquisizione della prova al processo e non premiare la parte inadempiente.
  • Nel giudizio di cassazione la censura sulla mancata considerazione di documenti deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi del provvedimento impugnato e indicare con precisione la rilevanza del materiale documentale dedotto.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioniConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizione

Testo integrale

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