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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23182/2021 del 20/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento con cui l'Agenzia delle entrate aveva iscritto a ruolo importi per mancato versamento di ritenute alla fonte, interessi e sanzioni, riferiti a due annualità distinte: 2002 e 2003. La contribuente aveva impugnato la cartella; dopo una prima fase di merito e un primo giudizio di cassazione con rinvio, la C.T.R. del Lazio aveva nuovamente accolto l'appello dell'Ufficio anche con riferimento alle ritenute del 2003, ritenendo che su tale capo si fosse formato un giudicato interno per mancata impugnazione specifica da parte della contribuente della sentenza di primo grado, e che la Cassazione avesse implicitamente rimesso la questione al giudice di rinvio. Nel ricorso per cassazione contro la sentenza di rinvio, la Fondazione ha dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c., perché il giudice di rinvio avrebbe deciso su una questione non devoluta dal giudizio rescindente, estendendo il thema decidendum alle ritenute 2003; 2) violazione dell'art. 2909 c.c., perché sul capo relativo alle ritenute 2003 si era ormai formato giudicato, in quanto la precedente sentenza d'appello aveva accolto il gravame dell'Ufficio solo per il 2002, lasciando ferma la decisione favorevole alla contribuente per il 2003, senza impugnazione da parte dell'Agenzia.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati entrambi i motivi, esaminati congiuntamente, perché la C.T.R. aveva indebitamente riesaminato e deciso la questione relativa alle ritenute del 2003, nonostante su quel capo si fosse formato giudicato interno, non essendo stato impugnato dall'Agenzia il corrispondente punto della precedente sentenza di appello. La Corte ha inoltre affermato che il giudice di rinvio doveva uniformarsi a quanto statuito nel giudizio rescindente ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione riguardante l'iscrizione a ruolo delle ritenute alla fonte per il 2003. Le spese dei gradi di merito e del precedente giudizio di legittimità sono state compensate; le spese del presente giudizio di cassazione sono state poste a carico dell'Agenzia delle entrate.

Norme richiamate

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto e a quanto statuito dalla Corte nel giudizio rescindente; non può ampliare il thema decidendum né decidere su questioni non rimesse dal rinvio.

  • art. 2909 c.c.

    La decisione d'appello non impugnata sul capo relativo alle ritenute 2003 ha formato giudicato interno, precludendo la sua rimessione in discussione nel successivo giudizio.

  • art. 382, comma 2, c.p.c.

    In presenza di una statuizione ormai coperta da giudicato e resa in contrasto con i limiti del rinvio, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo interessato.

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    È richiamato per il mero deposito dell'atto di costituzione dell'intimata in cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi rigorosamente al perimetro del rinvio e non può pronunciarsi su capi o questioni definitivamente coperti da giudicato interno o non devoluti dalla cassazione rescindente.
  • Quando una sentenza di appello accoglie l'impugnazione solo parzialmente e la parte soccombente non propone impugnazione sul capo rimasto sfavorevole, quel capo passa in giudicato interno e non può essere riesaminato in sede di rinvio.
  • La violazione dei limiti oggettivi del giudizio di rinvio e del giudicato interno può condurre alla cassazione senza rinvio della sentenza resa dal giudice di rinvio, se non residuano accertamenti ulteriori da compiere sul punto.
  • L'accoglimento parziale di un appello dell'amministrazione su una pretesa tributaria non comporta automaticamente la devoluzione all'esame del giudice di rinvio di altri capi non specificamente impugnati o non esaminati nella precedente decisione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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