Cassazione Penale, Ordinanza n. 00675/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna dell'imputato per violazione di domicilio aggravata, per un fatto commesso in un'abitazione già condivisa con la persona offesa, nella quale l'imputato sarebbe rientrato dopo un viaggio di lavoro ritenendosi legittimato ad accedervi; trovata la serratura cambiata, avrebbe preso a calci la porta, l'avrebbe sfondata e sarebbe entrato contro la volontà della donna. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità, deducendo in sostanza una diversa lettura del materiale probatorio e la pretesa erroneità della ricostruzione dei giudici di merito; 2) diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando la mancata valorizzazione di elementi favorevoli; 3) rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con pene sostitutive, contestando la prognosi negativa compiuta dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e diretto a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità, in presenza di una motivazione di merito logica e non manifestamente illogica. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, osservando che il diniego delle attenuanti generiche era stato adeguatamente motivato con riferimento alla gravità dei fatti e all'ostinata negazione degli addebiti. Ha ritenuto il terzo motivo manifestamente infondato, perché la Corte di appello aveva applicato correttamente il criterio richiesto per la prognosi negativa sulla sostituibilità della pena ex art. 58 l. n. 689/1981, correlando il fattore ostativo alla specifica pena sostitutiva richiesta. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
fatto commesso in Mascali il 28 giugno 2022
È il titolo di reato per cui è stata confermata la condanna in appello; la Cassazione non entra nel merito della sussistenza del fatto, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle censure sulla responsabilità.
art. 58, legge 24 novembre 1981, n. 689
In tema di sostituzione delle pene detentive brevi, la prognosi negativa deve essere motivata correlando il fattore ostativo alla concreta pena sostitutiva richiesta o considerata, con spiegazione della sua incidenza sull'adempimento delle prescrizioni.
È la base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, mirano solo a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa lettura dei fatti, salvo che sia specificamente dedotto un travisamento decisivo della prova.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito faccia riferimento, in modo congruo, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di una disamina analitica di ogni profilo favorevole prospettato dalla difesa.
- In tema di sostituzione delle pene detentive brevi, la prognosi negativa non può essere formulata in modo astratto: il giudice deve collegare il fattore ostativo alla specifica sanzione sostitutiva richiesta e spiegare perché esso ne pregiudichi l'adempimento delle prescrizioni.
- La motivazione della sentenza di appello può essere legittimamente richiamata e valorizzata dalla Cassazione quando presenti un apparato giustificativo coerente e immune da macroscopica illogicità.
Come è indicizzato
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