Cassazione Penale, Sentenza n. 815/2022 del 13/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato d'ufficio l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (termine spirato il 12/02/2020) e, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art.129 comma 1 c.p.p., ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. La Corte non ha approfondito il vizio denunciato circa la recidiva, considerandolo superfluo alla luce della prescrizione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale impugnava la sentenza del Giudice di pace di Bergamo che aveva ritenuto Martinelli responsabile di lesioni personali colpose guaribili in 30 giorni e, dopo una pena base di 1.200 euro di multa, aveva aumentato la pena di 300 euro per applicazione della recidiva, arrivando a 1.500 euro. Il ricorrente deduceva l'erronea applicazione dell'art. 99, comma 1, cod. pen. (recidiva) a reato colposo, lamentando eccesso di pena.
Norme richiamate
Il ricorrente sosteneva che la recidiva non potesse essere applicata al reato colposo contestato; la Corte non è giunta a decidere nel merito a causa dell'intervenuta prescrizione
art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto applicabile la norma per dichiarare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato (prescrizione) maturata dopo la sentenza impugnata, e per annullare senza rinvio
Giurisprudenza (Sez. U, n. 1021 del 28.11.2001)
Viene richiamato il principio secondo cui, se sussiste una causa di estinzione del reato, eventuali nullità anche generali e assolute non rilevano e il rinvio al giudice di merito è incompatibile con l'immediata applicabilità della causa estintiva
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato è intervenuta prima della decisione in sede di impugnazione, il giudice d'appello può rilevarla d'ufficio e dichiarare l'estinzione del reato, anche se l'impugnazione verte su questioni procedurali o sostanziali diverse
- La presenza di una causa estintiva del reato (es. prescrizione) prevale e rende inutili accertamenti su eventuali vizi o nullità della decisione impugnata; il giudice può quindi annullare senza rinvio
- La contestazione dell'applicazione della recidiva (art. 99 c.p.) resta valutabile ma può non essere decisa se sopraggiunge una causa estintiva che determina l'annullamento della sentenza
- La mancata comparizione del difensore o altre questioni processuali non impediscono la rilevazione d'ufficio della prescrizione da parte della Corte di legittimità o di merito
- In casi simili è utile verificare sempre la decorrenza dei termini di prescrizione rispetto alle date delle decisioni e degli atti processuali, perché possono mutare l'esito dell'impugnazione indipendentemente dalla fondatezza delle censure sostanziali
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