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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34783/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La lite nasce da un rapporto associativo professionale costituito tra più professionisti, nel quale uno degli associati ha esercitato il recesso con effetto differito. In una scrittura privata successiva le parti avevano disciplinato la liquidazione della quota e inserito una clausola di non concorrenza, prevedendo che il recedente potesse concordare nuovi mandati solo con i clienti indicati in un allegato e stabilendo una penale in caso di violazione. L'associazione ha agito sostenendo che, dopo il recesso, il professionista avesse acquisito due clienti non compresi nell'allegato e ha chiesto la condanna al pagamento della penale parametrata ai corrispettivi percepiti dallo studio da tali clienti. Il tribunale aveva respinto la domanda ritenendo nulla per indeterminatezza la clausola penale; la corte d'appello ha invece riformato la decisione, ritenendo valida la clausola, accertando la violazione del patto di non concorrenza e condannando il professionista al pagamento della somma richiesta oltre interessi e spese. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dei criteri di interpretazione contrattuale, sostenendo che la corte territoriale avesse letto solo una parte della clausola e trascurato il senso complessivo dell'accordo, che a suo dire riguardava soltanto lo sviamento di clientela e non la mera accettazione di incarichi richiesti autonomamente dai clienti; 2) violazione delle norme sulla nullità, sostenendo che la corte d'appello avrebbe di fatto sanato una clausola nulla e che la nullità fosse rilevabile d'ufficio; 3) erronea rilevazione di elementi processuali e mancanza della prova dei contratti da porre a base della quantificazione della penale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolvesse in una mera contrapposizione tra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella, plausibile e congruamente motivata, accolta dai giudici di merito; ha inoltre osservato che la corte territoriale aveva valorizzato il dato testuale della clausola e la preesistenza dei rapporti con i due clienti, ritenendo documentato il compenso assunto a base della penale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la corte d'appello non aveva convalidato alcuna nullità, ma aveva escluso in radice la nullità per indeterminatezza della clausola, esprimendo una valutazione di validità non adeguatamente censurata. Il terzo motivo è stato reputato inammissibile perché mirava in sostanza a ottenere un nuovo giudizio di merito sulla valutazione delle prove e dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi respinto sul piano processuale, con condanna del ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    indica i vizi dedotti dal ricorrente, ma la Corte ribadisce che non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito o della prova.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato nelle doglianze sulla motivazione, ma ritenuto non idoneo a superare l'inammissibilità dei motivi.

  • art. 1362 c.c.

    norma evocata per l'interpretazione del contratto; la Corte afferma che la censura non coglie la ratio e si limita a contrapporre una diversa lettura del testo.

  • art. 1363 c.c.

    richiamato quale criterio ermeneutico contrattuale asseritamente violato; la Corte lo menziona nel contesto della doglianza ma non ravvisa violazione.

  • art. 1366 c.c.

    richiamato quale criterio di interpretazione secondo buona fede; la Corte non riscontra vizi nell'ermeneutica seguita dalla corte d'appello.

  • art. 1346 c.c.

    richiamato dalla Corte d'appello per escludere la nullità della clausola per indeterminatezza dell'oggetto.

  • art. 1421 c.c.

    evocato dal ricorrente in tema di rilevabilità d'ufficio della nullità.

  • art. 1423 c.c.

    evocato dal ricorrente per sostenere che la nullità non sarebbe sanabile o convalidabile.

  • art. 167, comma 1, c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo, nell'ambito delle contestazioni processuali sulla nullità e sulle difese.

  • art. 183, comma 2, c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo; la Corte menziona che i documenti contabili e le fatture prodotte non erano stati contestati.

  • art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.

    richiamato per indicare le produzioni documentali utilizzate ai fini della quantificazione della penale.

  • art. 345, comma 2, c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo, in relazione alle preclusioni in appello.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura di violazione delle norme sull'interpretazione del contratto è ammissibile solo se denuncia la violazione dei criteri legali di ermeneutica o una motivazione radicalmente carente; non è consentito limitarsi a proporre una lettura alternativa della clausola.
  • L'interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito non è sindacabile in cassazione se rappresenta una delle interpretazioni plausibili del testo, anche quando non sia l'unica astrattamente possibile o la più convincente per la parte soccombente.
  • Il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per contestare la ricostruzione della fattispecie concreta o la valutazione delle risultanze istruttorie, che restano riservate al giudice di merito.
  • Se il giudice di merito esclude la nullità di una clausola per indeterminatezza sulla base di un'interpretazione ritenuta coerente con il testo contrattuale e con il materiale probatorio, la parte che ricorre deve censurare specificamente tale valutazione di validità; altrimenti il motivo è inammissibile.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione della prova o una diversa lettura dei documenti per ottenere un diverso accertamento dei fatti già esaminati nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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