Cassazione Penale, Ordinanza n. 35861/2026 del 12/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 4 marzo 2026 con cui la Corte d’appello di Messina aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Messina il 25 giugno 2025 per il reato previsto dall’art. 4 della legge n. 110 del 1975, alla pena di sei mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda. Con l’unico motivo ha contestato il mancato riconoscimento dell’attenuante prevista dal terzo comma dello stesso articolo. La Corte ha rilevato che la censura riproponeva doglianze già esaminate in appello e chiedeva una rivalutazione di merito, nonostante la motivazione della sentenza impugnata avesse considerato adeguatamente le dimensioni dell’arma e le modalità del fatto. Il ricorrente ha inoltre valorizzato il riconoscimento dell’attenuante da parte del G.i.p. in sede di emissione del decreto penale, poi opposto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il motivo sull’attenuante è stato ritenuto meramente rivalutativo e reiterativo, a fronte di una motivazione d’appello adeguata, fondata sulle dimensioni dell’arma e sulle modalità del fatto. È stato altresì escluso che il precedente riconoscimento dell’attenuante nel decreto penale fosse decisivo: ai sensi dell’art. 464, comma 4, c.p.p., il giudizio conseguente all’opposizione è autonomo e consente al giudice di applicare una pena diversa e più grave, accertando nuovamente i fatti contestati. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975
sia alle dimensioni dell’arma sia alle modalità del fatto
La valutazione dell’attenuante richiede di considerare, nel caso concreto, le dimensioni dell’arma e le modalità del fatto.
è evenienza espressamente prevista dall’art. 464, comma 4, cod. proc. pen. quella secondo cui nel giudizio conseguente all'opposizione al decreto penale di condanna il giudice può applicare una pena diversa e più grave di quella fissata nel decreto penale, in quanto l'opposizione introduce un giudizio autonomo con il quale il giudice non verifica la fondatezza del decreto penale ma accerta "ex novo" i fatti contestati all'imputato
Il giudizio instaurato con l’opposizione al decreto penale è autonomo: il giudice procede a un nuovo accertamento dei fatti e può irrogare una pena diversa e più grave di quella indicata nel decreto, sicché il precedente riconoscimento dell’attenuante nel decreto non vincola il giudice.
Massime di principio
- La censura che ripropone doglianze già adeguatamente esaminate dal giudice d’appello e mira a ottenere una nuova valutazione di merito è inammissibile in cassazione.
- Nel valutare l’attenuante prevista dall’art. 4, comma 3, della legge n. 110 del 1975, rilevano le dimensioni dell’arma e le modalità concrete del fatto.
- L’opposizione al decreto penale introduce un giudizio autonomo nel quale il giudice accerta nuovamente i fatti e può applicare una pena diversa e più grave di quella fissata nel decreto; il trattamento contenuto nel decreto opposto non vincola la decisione successiva.
Come è indicizzato
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