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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40292/2024 del 31/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduceva tre motivi: (i) nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 125, comma 3, c.p.p. e mancata disamina delle deduzioni difensive con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza e alle esigenze cautelari, lamentando omissione di motivazione circa il contenuto dell'interrogatorio di garanzia e della memoria difensiva; (ii) ulteriore censura collegata alla mancata valutazione delle argomentazioni difensive in ordine alla sussistenza dei presupposti cautelari; (iii) inefficacia della misura cautelare per presunta violazione dell'art. 309, comma 10, c.p.p., per mancata trasmissione da parte della cancelleria del verbale dell'interrogatorio di garanzia. Successivamente il difensore ha formalmente rinunciato al ricorso per intervenuta sopravvenuta mancanza di interesse, allegando altresì la revoca della misura su impulso del Pubblico Ministero.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., in conseguenza della rinuncia documentale all'impugnazione e della revoca della misura cautelare. Ha inoltre ritenuto che, essendo la sopravvenuta carenza di interesse determinata da causa non imputabile al ricorrente, questi non debba essere condannato al pagamento delle spese del procedimento né a versare somme alla cassa delle ammende (richiamando giurisprudenza in materia).

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Articolo menzionato come capo di imputazione (reato contestato). La sentenza non entra nel merito della qualificazione penale, si limita a riferire le imputazioni per le quali era stata disposta la misura cautelare.

  • art. 81 e art. 640-bis cod. pen.

    Ulteriori articoli penali richiamati tra le imputazioni; la decisione di inammissibilità non ha risolto questioni di merito relative alla loro applicazione.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    Norma richiamata dalla difesa per dedurre la nullità dell'ordinanza per difetto di motivazione: la corte registra la censura ma non la decide nel merito, perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 309, comma 10, c.p.p.

    Richiamato dalla difesa quale norma la cui violazione renderebbe inefficace la misura cautelare (mancata trasmissione del verbale dell'interrogatorio di garanzia). La questione non è stata risolta nel merito a causa della rinuncia al ricorso.

  • art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.

    Norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in seguito alla rinuncia all'impugnazione.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Richiamato dalla corte in relazione all'ordinaria previsione di condanna alle spese o alla cassa delle ammende; la corte però esclude l'applicazione di tali sanzioni quando la sopravvenuta carenza di interesse non è imputabile al ricorrente.

Massime di principio

  • Se il motivo della impugnazione diventa privo di interesse perché la misura cautelare è revocata o comunque viene meno, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
  • La dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non configura necessariamente una soccombenza dell'istante; se la causa della sopravvenuta mancanza di interesse non è imputabile al ricorrente non si applicano le ordinarie condanne alle spese o la sanzione a favore della cassa delle ammende.
  • Le questioni sostanziali sollevate con i motivi (es. mancanza di motivazione ex art. 125 c.p.p. o violazione di adempimenti procedurali come l'art. 309 c.p.p.) possono rimanere sottratte all'esame di merito se sopravviene la mancanza di interesse: per conservarne la valutazione è necessario che il ricorrente non rinunci all'impugnazione o che il giudice ritenga persistere un interesse processuale.
  • La rinuncia all'impugnazione deve risultare formale e documentale; una rinuncia valida determina l'inammissibilità del ricorso e, di norma, impedisce il prosieguo del giudizio di legittimità.
  • Quando si sostiene l'inefficacia della misura cautelare per violazioni procedurali (es. mancata trasmissione del verbale), è preferibile ottenere previamente accertamenti o provvedimenti favorevoli in sede di merito, perché la sopravvenuta revoca della misura può rendere inattuabile il controllo in cassazione.

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