Cassazione Penale, Ordinanza n. 00694/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Rimane ferma la condanna di merito per tentato furto aggravato confermata in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto aggravato, deducendo un solo motivo ex art. 606, lett. e), c.p.p. per vizio di motivazione. In particolare, ha lamentato che il giudice di appello non avesse dato conto delle emergenze processuali che, a suo dire, sarebbero state decisive ai fini della decisione. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza generica, perché non erano state indicate le specifiche questioni asseritamente non esaminate; ha inoltre rilevato che la stessa censura era già stata ritenuta generica in appello. Da ciò ha desunto l'inammissibilità originaria del motivo, escludendo che il preteso difetto motivazionale della sentenza di appello potesse essere fatto valere in cassazione quando investe motivi già genericamente formulati.
Norme richiamate
Norma richiamata per qualificare il fatto come tentativo di reato.
Norma base del furto contestato e confermato nei gradi di merito.
Aggravante del furto contestata e ritenuta in sentenza di merito.
Fondamento del motivo di ricorso, dedotto per vizio di motivazione della sentenza di appello.
Norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione denunciato in cassazione deve essere specifico: la parte ricorrente deve indicare puntualmente quali questioni decisive sarebbero rimaste prive di risposta, non essendo sufficiente una censura generica sull'asserita incompletezza della motivazione.
- Quando la doglianza di appello è stata già dichiarata generica dal giudice di merito, il difetto di motivazione della sentenza di appello su tale censura non può essere utilmente dedotto in cassazione, perché il motivo resta affetto da inammissibilità originaria.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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