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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40498/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari per i reati connessi all'art. 416-bis cod. pen., contestando: 1) la valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Terranova Francesco, ritenute decisive dal giudice di merito ma, secondo la difesa, non adeguatamente corroborate; 2) la sussistenza dell'aggravante "mafiosa" ex art. 416-bis.1 cod. pen., poiché l'agevolazione contestata (agevolare i contatti fra il fratello e Terranova) non sarebbe stata dimostrata come finalizzata a favorire l'associazione; 3) la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 384-ter cod. pen. (aver ostacolato o sviato le indagini); 4) l'erronea compatibilità/possibile assorbimento tra le aggravanti previste dagli artt. 384-ter e 416-bis.1 cod. pen., che secondo il ricorrente presenterebbero analogie strutturali e richiederebbero entrambe un dolo specifico, con conseguente necessità di applicare il criterio dell'assorbimento.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo per genericità e manifestata infondatezza, rilevando che i giudici di merito avevano indicato riscontri estrinseci alle dichiarazioni del collaboratore (video del bar "Il Capitano" e conversazioni intercettate). Quanto ai restanti motivi, la Corte li ha giudicati infondati: i giudici di merito hanno adeguatamente motivato l'applicazione dell'art. 384-ter evidenziando che l'aiuto reso dall'indagato era finalizzato a eludere le indagini favorendo comunicazioni tra soggetti già condannati e sottoposti a indagini; l'aggravante "mafiosa" è stata sostenuta dagli elementi che mostravano consapevolezza dell'indagato circa la natura delle comunicazioni e la partecipazione al trasferimento di somme riconducibili al "pizzo". La Corte ha inoltre escluso l'assorbimento tra le aggravanti 384-ter e 416-bis.1, ritenendole riferite a fattispecie distinte (finalità di impedire/ostacolare le indagini vs. finalità di agevolare l'attività mafiosa) e con profili soggettivi differenziati. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • codice penale, art. 81

    Richiamato per la disciplina della continuazione e del concorso di reati, pertinente al quadro fattuale in cui vengono attribuite più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso.

  • codice penale, art. 378, commi 1 e 2

    Norma che disciplina la collaborazione e l'uso delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano correttamente valutato le dichiarazioni del collaboratore fornendo riscontri estrinseci.

  • codice penale, art. 384-ter

    Aggravante per chi impedisce, ostacola o svia le indagini o il processo; la Corte ha condiviso la valutazione dei giudici di merito secondo cui la condotta dell'indagato era finalizzata a garantire l'elusione delle indagini, quindi ricorrono gli elementi richiesti da tale norma.

  • codice penale, art. 416-bis.1

    Aggravante "mafiosa" che punisce le condotte che agevolano l'attività dell'associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto provato che il ricorrente fosse consapevole della natura mafiosa delle comunicazioni e che avesse agevolato l'associazione anche tramite la riscossione di una rata del "pizzo".

  • codice di procedura penale, art. 192

    Norma sul principio di motivazione delle decisioni; richiamata nella contestazione sulla presunta insufficiente motivazione del giudice del riesame.

  • codice di procedura penale, art. 273

    Norma che riguarda i criteri di valutazione della prova dichiarativa e della attendibilità delle dichiarazioni testimoniali o collaboratori; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano seguito correttamente tali criteri corredando le dichiarazioni di riscontri.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso per cassazione; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 5, n. 42599/2018; Sez. 3, n. 50208/2015)

    Principi già affermati dalla giurisprudenza secondo i quali le aggravanti di cui all'art. 384-ter e all'art. 416-bis.1 hanno profili distinti e non necessariamente si assorbono l'una nell'altra; richiamati per escludere l'assorbimento e il ne bis in idem.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono sorreggere misure cautelari o condanne solo se adeguatamente corroborate da riscontri estrinseci: telecamere, intercettazioni, trasferimenti di denaro ecc.; la mancanza di tali riscontri rende il motivo di impugnazione più forte.
  • L'aggravante di cui all'art. 384-ter cod. pen. richiede la prova che la condotta sia stata concretamente finalizzata a impedire, ostacolare o sviare indagini o processo; è importante dimostrare il nesso causale tra comportamento e effetto ostativo.
  • L'aggravante 'mafiosa' ex art. 416-bis.1 richiede consapevolezza e finalità di agevolare l'attività dell'associazione; elementi oggettivi (es. riscossione del pizzo, comunicazioni sull'operatività) rafforzano la configurabilità dell'aggravante.
  • Le aggravanti previste dagli artt. 384-ter e 416-bis.1, pur potendo coesistere nello stesso fatto, devono essere analizzate distintamente: si valuta separatamente la finalità di ostacolare le indagini e la finalità di favorire l'associazione mafiosa; l'assorbimento non è automatico.
  • Nel ricorso per cassazione è necessario formulare motivi specifici e circostanziati: censure generiche o prive di puntuale indicazione delle ragioni di errore sono spesso dichiarate inammissibili.
  • Per difendersi efficacemente in casi analoghi conviene cercare di contestare sia la fondatezza dei riscontri estrinseci sia la riconducibilità soggettiva della condotta all'agevolazione dell'organizzazione, dimostrando l'assenza di consapevolezza o di nesso finalistico.

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