Cassazione Penale, Sentenza n. 40498/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari per i reati connessi all'art. 416-bis cod. pen., contestando: 1) la valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Terranova Francesco, ritenute decisive dal giudice di merito ma, secondo la difesa, non adeguatamente corroborate; 2) la sussistenza dell'aggravante "mafiosa" ex art. 416-bis.1 cod. pen., poiché l'agevolazione contestata (agevolare i contatti fra il fratello e Terranova) non sarebbe stata dimostrata come finalizzata a favorire l'associazione; 3) la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 384-ter cod. pen. (aver ostacolato o sviato le indagini); 4) l'erronea compatibilità/possibile assorbimento tra le aggravanti previste dagli artt. 384-ter e 416-bis.1 cod. pen., che secondo il ricorrente presenterebbero analogie strutturali e richiederebbero entrambe un dolo specifico, con conseguente necessità di applicare il criterio dell'assorbimento.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo per genericità e manifestata infondatezza, rilevando che i giudici di merito avevano indicato riscontri estrinseci alle dichiarazioni del collaboratore (video del bar "Il Capitano" e conversazioni intercettate). Quanto ai restanti motivi, la Corte li ha giudicati infondati: i giudici di merito hanno adeguatamente motivato l'applicazione dell'art. 384-ter evidenziando che l'aiuto reso dall'indagato era finalizzato a eludere le indagini favorendo comunicazioni tra soggetti già condannati e sottoposti a indagini; l'aggravante "mafiosa" è stata sostenuta dagli elementi che mostravano consapevolezza dell'indagato circa la natura delle comunicazioni e la partecipazione al trasferimento di somme riconducibili al "pizzo". La Corte ha inoltre escluso l'assorbimento tra le aggravanti 384-ter e 416-bis.1, ritenendole riferite a fattispecie distinte (finalità di impedire/ostacolare le indagini vs. finalità di agevolare l'attività mafiosa) e con profili soggettivi differenziati. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Richiamato per la disciplina della continuazione e del concorso di reati, pertinente al quadro fattuale in cui vengono attribuite più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso.
codice penale, art. 378, commi 1 e 2
Norma che disciplina la collaborazione e l'uso delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano correttamente valutato le dichiarazioni del collaboratore fornendo riscontri estrinseci.
Aggravante per chi impedisce, ostacola o svia le indagini o il processo; la Corte ha condiviso la valutazione dei giudici di merito secondo cui la condotta dell'indagato era finalizzata a garantire l'elusione delle indagini, quindi ricorrono gli elementi richiesti da tale norma.
Aggravante "mafiosa" che punisce le condotte che agevolano l'attività dell'associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto provato che il ricorrente fosse consapevole della natura mafiosa delle comunicazioni e che avesse agevolato l'associazione anche tramite la riscossione di una rata del "pizzo".
codice di procedura penale, art. 192
Norma sul principio di motivazione delle decisioni; richiamata nella contestazione sulla presunta insufficiente motivazione del giudice del riesame.
codice di procedura penale, art. 273
Norma che riguarda i criteri di valutazione della prova dichiarativa e della attendibilità delle dichiarazioni testimoniali o collaboratori; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano seguito correttamente tali criteri corredando le dichiarazioni di riscontri.
codice di procedura penale, art. 616
Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso per cassazione; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 5, n. 42599/2018; Sez. 3, n. 50208/2015)
Principi già affermati dalla giurisprudenza secondo i quali le aggravanti di cui all'art. 384-ter e all'art. 416-bis.1 hanno profili distinti e non necessariamente si assorbono l'una nell'altra; richiamati per escludere l'assorbimento e il ne bis in idem.
Massime di principio
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono sorreggere misure cautelari o condanne solo se adeguatamente corroborate da riscontri estrinseci: telecamere, intercettazioni, trasferimenti di denaro ecc.; la mancanza di tali riscontri rende il motivo di impugnazione più forte.
- L'aggravante di cui all'art. 384-ter cod. pen. richiede la prova che la condotta sia stata concretamente finalizzata a impedire, ostacolare o sviare indagini o processo; è importante dimostrare il nesso causale tra comportamento e effetto ostativo.
- L'aggravante 'mafiosa' ex art. 416-bis.1 richiede consapevolezza e finalità di agevolare l'attività dell'associazione; elementi oggettivi (es. riscossione del pizzo, comunicazioni sull'operatività) rafforzano la configurabilità dell'aggravante.
- Le aggravanti previste dagli artt. 384-ter e 416-bis.1, pur potendo coesistere nello stesso fatto, devono essere analizzate distintamente: si valuta separatamente la finalità di ostacolare le indagini e la finalità di favorire l'associazione mafiosa; l'assorbimento non è automatico.
- Nel ricorso per cassazione è necessario formulare motivi specifici e circostanziati: censure generiche o prive di puntuale indicazione delle ragioni di errore sono spesso dichiarate inammissibili.
- Per difendersi efficacemente in casi analoghi conviene cercare di contestare sia la fondatezza dei riscontri estrinseci sia la riconducibilità soggettiva della condotta all'agevolazione dell'organizzazione, dimostrando l'assenza di consapevolezza o di nesso finalistico.
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