Cassazione Penale, Sentenza n. 11022/2022 del 25/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Genova che aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con l'obbligo di dimora. I motivi di ricorso contestavano: (1) violazione dell'art. 297, comma 3 c.p.p. e vizio di motivazione in tema di retrodatazione della decorrenza delle misure cautelari, sostenendo che i reati oggetto della seconda ordinanza erano anteriori e connessi ai fatti della prima ordinanza e dunque soggetti a retrodatazione automatica; (2) vizio di motivazione per la mancata desumibilità dagli atti, al momento del rinvio a giudizio per i primi fatti, degli elementi necessari per richiedere la nuova misura cautelare; (3) vizio di motivazione e valutazione illogica circa il pericolo di reiterazione, non tenendo conto della risalente commissione dei fatti e del periodo già trascorso in custodia cautelare.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti e tre i motivi: (1) ha applicato correttamente il principio delle Sezioni unite che distingue la retrodatazione automatica nei casi in cui le ordinanze siano emesse nello stesso procedimento dalla retrodatazione condizionata alla desumibilita' degli elementi indiziari quando le ordinanze provengano da procedimenti diversi; (2) ha confermato che la nozione di 'desumibilità' non equivale alla mera conoscibilità storica dei fatti ma richiede un compendio documentale o dichiarativo idoneo a consentire al P.M. un apprezzamento prognostico concludente, valutazione che implica verifica di fatto non sindacabile in sede di legittimità; (3) ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale del riesame sul pericolo di reiterazione e sull'adeguatezza della misura meno afflittiva. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Codice penale, art. 640 (truffa) e artt. 61, nn. 5 e 10
Le imputazioni riguardano truffa aggravata in danno di ministri del culto; le circostanze aggravanti sono richiamate nel capo d'imputazione ma non sono oggetto di specifica interpretazione sul tema cautelare nella decisione.
Codice di procedura penale, art. 297, comma 3
Richiamato nel motivo di ricorso sulla retrodatazione; la Corte ricorda che la retrodatazione dipende dalla desumibilità dagli atti degli elementi indiziari quando le ordinanze sono in procedimenti diversi.
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste da questa norma (modalità di trattazione straordinarie previste dal decreto).
Sezioni Unite, n. 21957 del 22/03/2005 (Rahulia)
Principio chiave: la retrodatazione degli effetti di più provvedimenti cautelari emessi verso lo stesso soggetto opera automaticamente se le ordinanze riguardano fatti connessi nello stesso procedimento; se emesse in procedimenti diversi, la retrodatazione vale solo per i fatti la cui 'desumibilità' dagli atti anteriori era tale da consentire la richiesta cautelare.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, Di Biase)
La nozione di 'desumibilità' implica un compendio documentale o dichiarativo che consenta al P.M. un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi; non è mera conoscibilità storica dei fatti.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 14713 del 06/03/2019, Petrone)
Ribadito il divieto per la Corte di Cassazione di rimettere in discussione valutazioni di fatto e grado di concludenza degli indizi che richiederebbero accertamenti non consentiti in sede di legittimità.
Codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna del ricorrente al pagamento di somme a titolo di ammenda per la responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha applicato tale norma condannando il ricorrente a euro 3.000.
Massime di principio
- La retrodatazione automatica delle misure cautelari si applica solo quando provvedimenti diversi concernono fatti connessi emessi nello stesso procedimento; se provengono da procedimenti diversi, la retrodatazione richiede che gli elementi indiziari relativi ai fatti anteriori fossero desumibili dagli atti già in possesso prima del rinvio a giudizio per i primi fatti.
- La 'desumibilità' non è la semplice conoscenza storica dei fatti ma richiede un compendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero un meditato apprezzamento prognostico della concludenza degli indizi, idoneo a giustificare una nuova richiesta cautelare.
- In sede di legittimità la Corte non è luogo per rivalutare il grado di concludenza degli indizi o rinnovare accertamenti di fatto; le censure sulla mancata 'desumibilità' devono dimostrare l'assenza di quel compendio probatorio documentale che consente la richiesta cautelare.
- La valutazione del pericolo di reiterazione tiene conto anche del periodo già trascorso in custodia cautelare, ma ciò non esclude che il giudice del riesame possa modificare la misura cautelare, adottando misure meno afflittive se adeguate a garantire le esigenze cautelari.
- Ricorrere infondatamente o in modo inammissibile comporta il rischio di condanne alle spese e, se emergono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, di sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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