Cassazione Civile, Ordinanza n. 35024/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (conducente)
La controversia
La controversia nasce da un’ordinanza prefettizia che aveva disposto la sospensione della patente di guida in relazione a una violazione del codice della strada. I ricorrenti avevano proposto opposizione, poi rigettata in primo grado e in appello dal Tribunale di Bari. In Cassazione si è dedotto, con il primo e unico motivo esaminato, che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto applicabile la sanzione accessoria della sospensione della patente anche all’ipotesi di violazione dell’art. 186-bis c.d.s., mentre tale disposizione prevede una autonoma fattispecie sanzionatoria per soggetti che devono mantenere tasso alcolemico pari a zero o comunque non superiore a 0,5 g/l, senza contemplare la sospensione della patente. La censura invocava quindi il principio di legalità delle sanzioni amministrative e la necessità di applicare la sanzione solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha affermato che l’art. 186 c.d.s. disciplina lo stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l e prevede, per la fascia indicata, anche la sospensione della patente; l’art. 186-bis c.d.s., invece, riguarda categorie di soggetti per i quali vige un divieto più rigoroso, punendo il superamento dello zero fino a 0,5 g/l con una autonoma sanzione amministrativa, ma senza prevedere la sospensione della patente. Applicando il principio di stretta legalità di cui all’art. 1 l. n. 689/1981, la Corte ha cassato la sentenza impugnata nella parte censurata e ha rinviato al Tribunale di Bari in diversa composizione, affinché riesamini la causa e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La sospensione della patente è prevista solo per l’ipotesi di tasso alcolemico superiore alla soglia di 0,5 g/l, nei limiti e con le conseguenze sanzionatorie espressamente indicate dalla norma.
La norma disciplina una fattispecie autonoma per categorie di conducenti soggetti a divieto assoluto o più rigoroso di assunzione di alcol, ma non contempla la sanzione accessoria della sospensione della patente per il superamento di tassi compresi tra 0 e 0,5 g/l.
Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.
Le sanzioni amministrative sono soggette al principio di stretta legalità: non possono essere applicate oltre i casi e i tempi espressamente previsti dalla legge.
artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.
Sono richiamati per il procedimento camerale e la proposta del relatore sulla manifesta fondatezza del ricorso.
Massime di principio
- In materia di sanzioni amministrative accessorie, l’applicazione della misura deve trovare un’espressa base legale; non è consentita l’estensione analogica a ipotesi diverse da quelle tipizzate.
- Quando il legislatore disciplina con norme distinte fattispecie diverse di guida in stato di alterazione alcolica, occorre verificare separatamente il regime sanzionatorio previsto da ciascuna disposizione, senza sovrapporre le conseguenze dell’una all’altra.
- Il principio di stretta legalità, sancito dall’art. 1 l. n. 689/1981, impone che la sanzione amministrativa sia irrogata solo nei casi e nei limiti previsti dalla norma vigente al momento del fatto.
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