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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27647/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione notificato dopo una compravendita immobiliare tra una società venditrice e un GEIE acquirente, per un fabbricato a uso turistico-alberghiero sito in Roma. In sede di registrazione del contratto erano state applicate le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, in ragione dell'agevolazione prevista per gli acquisti immobiliari da parte di GEIE; successivamente l'Ufficio ha emesso un avviso di liquidazione con cui ha revocato il trattamento agevolato, ritenendo insussistenti i presupposti soggettivi e oggettivi del beneficio, e poi ha rettificato il valore dell'immobile, liquidando maggiori imposte sulla base di una stima. La CTR ha accolto l'appello della società contribuente ritenendo tardivo l'esercizio del potere impositivo: ha applicato il termine triennale di decadenza dell'art. 76, comma 2, d.P.R. 131/1986, ha escluso l'operatività del termine quinquennale riservato agli atti non registrati e ha ritenuto inoltre che l'avviso diretto al solo acquirente non potesse produrre effetti nei confronti della venditrice, osservando che la revoca dell'agevolazione dipendeva da un fatto imputabile alla sola parte acquirente. L'Agenzia ricorre per cassazione deducendo violazione dell'art. 76 d.P.R. 131/1986: sostiene che, dopo la modifica dell'art. 76, comma 1-bis, il termine di decadenza per l'avviso di rettifica del maggior valore decorre dal pagamento dell'imposta proporzionale e non dalla registrazione, sicché l'azione era tempestiva; aggiunge che il caso riguardava una autonoma imposta complementare, distinta dalla sola revoca dell'agevolazione, e quindi soggetta a un diverso regime temporale. La contribuente intimata non svolge difese.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Ritiene infondate le censure dell'Agenzia sia sul tema della decadenza sia su quello della soggettiva imputabilità del fatto. Quanto al primo profilo, afferma che l'accertamento della maggiore imposta, quando si fonda sulla revoca di un'agevolazione fiscale e sulla rettifica del valore del bene in un atto registrato, resta soggetto al termine triennale di cui all'art. 76, comma 2, d.P.R. 131/1986; la lettura proposta dall'Ufficio, che collegherebbe il termine al solo mancato pagamento dell'imposta proporzionale, è ritenuta incompatibile con la struttura della norma e con la sua funzione di certezza dei rapporti. Quanto al secondo profilo, la Corte richiama l'art. 57, comma 4, d.P.R. 131/1986 e afferma che l'imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto a una delle parti resta a carico esclusivo di quella parte; tale principio vale anche per le imposte ipotecaria e catastale e, nel caso concreto, la revoca del beneficio è stata accertata come derivante da comportamento/mendacio imputabile solo all'acquirente. La motivazione della CTR viene in parte corretta, ma il dispositivo è confermato perché conforme a diritto. Nessuna statuizione sulle spese per la mancata difesa dell'intimata; escluso anche l'ulteriore contributo unificato per l'amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il vizio dedotto in cassazione come violazione e falsa applicazione di legge.

  • d.P.R. n. 131 del 1986, art. 76

    Il termine per l'azione dell'Ufficio in materia di rettifica e liquidazione va ricostruito secondo la struttura della norma: per gli atti registrati e per l'imposta complementare da agevolazione insussistente si applica il termine triennale del comma 2; il comma 1-bis non consente di estendere indefinitamente il potere di rettifica collegandolo al solo pagamento dell'imposta proporzionale.

  • d.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 1

    Richiama il potere di rettifica del valore dei beni oggetto dell'atto tassato.

  • d.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 4

    "L'imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti è a carico esclusivamente di questa"

    L'imposta complementare grava esclusivamente sulla parte alla quale è imputabile il fatto che ha determinato la maggiore pretesa fiscale; non opera la solidarietà verso la controparte estranea al fatto.

  • d.lgs. n. 240 del 1991, art. 12, comma 3

    È la norma agevolativa applicata in sede di registrazione, poi revocata per insussistenza dei presupposti del trattamento di favore.

  • d.lgs. n. 347 del 1990, artt. 11, 13 e 17, comma 1

    Sono richiamati per estendere alle imposte ipotecaria e catastale la disciplina dell'imposta complementare e della sua imputazione esclusiva alla parte responsabile del fatto.

  • d.p.r. n. 131 del 1986, art. 76, comma 1-bis

    Secondo la Corte non introduce un termine autonomo idoneo a superare il termine triennale nel caso di rettifica di valore di atto registrato; opera in un diverso ambito sistematico.

  • d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte esclude il versamento dell'ulteriore contributo unificato per l'amministrazione dello Stato ricorrente, in quanto soggetta a prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Quando l'avviso dell'Ufficio riguarda la revoca di un'agevolazione fiscale già fruita in sede di registrazione e la conseguente maggiore imposizione, il potere di accertamento resta soggetto al termine di decadenza previsto per gli atti registrati, secondo la natura complementare dell'imposta, salvo specifiche deroghe di legge.
  • L'articolazione dei termini di decadenza in materia di registro deve essere letta sistematicamente: il comma 1-bis non può essere interpretato come una clausola che consenta la rettifica del valore oltre il termine triennale previsto per gli atti regolarmente registrati.
  • L'imposta complementare dovuta per un fatto imputabile a una sola parte contrattuale resta a carico esclusivo di quella parte; la controparte non responsabile non risponde della maggiore imposta, principio che si estende anche alle imposte ipotecaria e catastale quando siano collegate a un medesimo presupposto.
  • La notificazione dell'avviso a uno solo dei coobbligati può produrre effetti conservativi per l'Amministrazione sul piano della decadenza, ma non elide il principio per cui il carico tributario derivante da un fatto esclusivamente imputabile resta circoscritto al soggetto responsabile.
  • In materia di decadenza dall'azione accertativa, il sistema privilegia certezza e stabilità dei rapporti, evitando che la pretesa fiscale possa essere rinnovata senza limiti temporali sulla sola base dell'inadempimento o del mancato pagamento da parte del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieRettifica
RamiTributi
IstitutiDecadenzaOnere della prova

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