Cassazione Civile, Ordinanza n. 08722/2023 del 28/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cooperativa)
La controversia
L'azienda sanitaria locale ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d'appello, articolando tre motivi. Prima di esaminare il merito dei motivi, la Corte ha verificato la procedibilità del ricorso. La ricorrente aveva dichiarato nel ricorso che la sentenza impugnata le era stata notificata via PEC in data 13.12.2021; pertanto operava il termine breve di impugnazione e gravava sulla ricorrente l'onere di depositare, entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c., la copia autentica della sentenza con relata di notificazione. Poiché il ricorso è stato notificato il 3.2.2022, oltre 60 giorni dalla pubblicazione, e nel fascicolo non risultava la relata di notifica né essa era stata prodotta dalla controricorrente o rinvenuta nel fascicolo d'ufficio, la Corte ha ritenuto il ricorso improcedibile. Il successivo deposito dell'atto mancante da parte della ricorrente, effettuato solo il 26 settembre 2022, è stato ritenuto tardivo e inidoneo a sanare il vizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione, ritenendo non sanata l'omessa produzione, nel termine di legge, della copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione, nonostante la stessa ricorrente avesse affermato che la sentenza le era stata notificata via PEC. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato per individuare il termine lungo di impugnazione quando non risulti allegata la notificazione della sentenza impugnata.
Richiamato come termine breve di impugnazione quando il ricorrente alleghi che la sentenza gli è stata notificata.
La mancata produzione, entro tale termine, della copia autentica della sentenza con relata di notificazione comporta l'improcedibilità del ricorso.
art. 372, secondo comma, c.p.c.
Consente produzioni documentali nei limiti previsti, ma non è idoneo a sanare tardivamente l'omissione quando il deposito avvenga oltre il termine di cui all'art. 369 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di definizione sfavorevole al ricorrente, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro di riferimento per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Se il ricorrente dichiara che la sentenza impugnata gli è stata notificata, assume su di sé l'onere di depositare tempestivamente la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione per consentire il controllo sulla tempestività dell'impugnazione.
- La mancata produzione, nel termine di cui all'art. 369 c.p.c., della sentenza notificata con la relativa relata determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione, salvo che la relata risulti già prodotta dalla controparte o presente nel fascicolo d'ufficio.
- La produzione documentale successiva e tardiva non sana l'omissione originaria quando l'onere di deposito era già scaduto.
- Ai fini del controllo del termine di impugnazione, rilevano le allegazioni processuali della parte: in assenza di allegazione della notificazione si guarda al termine lungo, mentre in presenza di tale allegazione opera il termine breve.
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