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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19446/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (richiedente asilo)

La controversia

La controversia nasce dal provvedimento con cui l'Unità Dublino aveva disposto il trasferimento del richiedente verso Malta, primo Stato UE in cui egli aveva presentato domanda di protezione internazionale, poi rigettata, essendosi egli successivamente allontanato per timore di rimpatrio. Il Tribunale di Catanzaro aveva annullato il trasferimento ritenendo assorbente la mancata prova, da parte dell'amministrazione, dell'assolvimento degli obblighi informativi previsti dal Regolamento Dublino III. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 4 e 5 Reg. UE 604/2013: secondo il ricorrente, la procedura sarebbe unitaria e non sdoppiata in due fasi autonome, sicché l'obbligo informativo sarebbe stato adempiuto tramite la compilazione e sottoscrizione del modello C3, con assistenza dell'interprete, l'audizione del richiedente e la consegna dell'opuscolo informativo previsto per la domanda di protezione internazionale. Il richiedente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo del Ministero, affermando che gli obblighi informativi previsti dagli artt. 4 e 5 del Reg. UE 604/2013 hanno contenuto autonomo e specifico rispetto a quelli relativi alla domanda di protezione internazionale ex art. 10 d.lgs. 25/2008, e non possono essere considerati assolti con la sola sottoscrizione del modello C3 o con informazioni fornite in un diverso contesto procedimentale. Poiché nel caso concreto l'amministrazione aveva allegato solo la sottoscrizione del modello C3, senza dimostrare la consegna dell'opuscolo e l'effettivo adempimento degli specifici obblighi informativi della procedura Dublino, la decisione di trasferimento restava illegittima. La Corte ha inoltre posto le spese del giudizio di legittimità a carico del Ministero, escludendo il raddoppio del contributo unificato per le amministrazioni dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 4 Reg. UE 604/2013

    Impone agli Stati membri uno specifico obbligo di informare per iscritto il richiedente, in modo sistematico e oggettivo, mediante un opuscolo comune predisposto secondo il regolamento; l'adempimento ha contenuto sostanziale e non può essere surrogato da informazioni diverse fornite in altro procedimento.

  • art. 5 Reg. UE 604/2013

    Richiede un colloquio personale funzionale a raccogliere informazioni utili alla determinazione dello Stato competente; l'obbligo ha autonoma rilevanza rispetto alla procedura di protezione internazionale in senso stretto.

  • art. 10 d.lgs. 25/2008

    La disciplina interna sull'informazione relativa alla domanda di protezione internazionale non sostituisce gli specifici obblighi informativi previsti dal Regolamento Dublino III.

  • art. 38 d.lgs. 25/2008

    Richiamato come base della predisposizione dell'opuscolo informativo interno, distinto dall'opuscolo comune previsto dal Regolamento UE.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    secondo comma, ult. parte

    Consente la trattazione in camera di consiglio con riserva di motivazione.

  • Reg. UE 604/2013

    La procedura di determinazione dello Stato membro competente è autonoma, d'ufficio, e soggetta a garanzie informative e partecipative proprie.

  • Reg. UE 603/2013

    Richiamato in relazione all'opuscolo informativo comune e all'allegato X; la consegna dell'opuscolo previsto per altra disciplina non basta a soddisfare gli obblighi dell'art. 4 Reg. 604/2013.

  • art. 10 d.lgs. 25/2008

    L'opuscolo previsto per la domanda di asilo non è fungibile con quello richiesto dalla procedura Dublino.

  • art. 4 Reg. UE n. 604/2013

    L'inosservanza degli obblighi informativi determina la nullità del provvedimento di trasferimento, senza che conti la conoscenza aliunde del richiedente o la mancata allegazione di uno specifico pregiudizio difensivo.

Massime di principio

  • Nella procedura Dublino gli obblighi informativi e il colloquio personale hanno natura autonoma e specifica: non sono assorbiti dagli adempimenti previsti per la generica domanda di protezione internazionale.
  • L'adempimento degli obblighi di informazione ex Reg. UE 604/2013 va verificato in senso sostanziale, ma l'amministrazione deve dimostrare la consegna dell'opuscolo e il rispetto degli specifici contenuti informativi richiesti dal regolamento.
  • La mera sottoscrizione del modello C3 o la partecipazione a un'audizione svolta per la domanda di asilo non bastano, di per sé, a provare il corretto assolvimento degli obblighi informativi della procedura di trasferimento Dublino.
  • La violazione degli obblighi informativi previsti dal Regolamento Dublino III comporta la nullità del provvedimento di trasferimento, indipendentemente dalla circostanza che lo straniero abbia comunque acquisito le informazioni aliunde o non abbia dimostrato un concreto vulnus difensivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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