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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16289/2022 del 28/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la pronuncia del Tribunale che aveva dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione in relazione al sequestro di 40 kg di tabacco di contrabbando rinvenuto in un doppiofondo dell'autovettura. Deducevano: 1) violazione di legge per mancata pronuncia di assoluzione nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., sostenendo che l'insussistenza del reato sarebbe emersa in modo incontestabile; 2) violazione in relazione alla confisca del veicolo (art. 301 d.P.R. 43/1973), sostenendo che l'auto fosse di proprietà di un terzo estraneo (Ivan Romanyk) e che la confisca violasse principi costituzionali e la CEDU in assenza di accertamento della colpevolezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello secondo la quale non ricorrevano i presupposti per pronunciare l'assoluzione nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., perché non emergeva dagli atti in modo assolutamente incontrovertibile l'insussistenza del fatto o la non commissione da parte degli imputati: i ricorrenti erano stati fermati a bordo del veicolo e nel doppiofondo erano stati trovati 40 kg di tabacco contrabbandato, elementi che richiedevano approfondimento e non una semplice constatazione. Quanto alla confisca, la Cassazione ha ritenuto motivata la decisione impugnata con riferimento alla modificazione dell'autovettura per il trasporto illecito e ha osservato che, in caso di proprietà di terzo, la confisca può essere esclusa solo se il terzo prova non solo la buona fede ma anche l'impossibilità di prevedere l'uso illecito del veicolo e l'assenza di difetto di vigilanza. Per tali ragioni i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese e di una somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma richiamata per identificare la partecipazione al reato; la sentenza non entra nel merito di un'applicazione specifica ma ricorda l'imputazione originaria per reati connessi al contrabbando

  • art. 291-bis d.P.R. n. 43/1973

    Richiamato in relazione al sequestro e al procedimento per contrabbando di tabacchi lavorati esteri; funge da riferimento procedurale sostanziale per il reato contestato

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    La Corte chiarisce che la pronuncia di assoluzione nel merito ex art. 129, comma 2, è consentita solo se l'insussistenza del fatto o la non riconducibilità al ricorrente emergono dagli atti in modo assolutamente non contestabile, ossia quando si tratta di mera constatazione e non di accertamento necessario

  • art. 301 d.P.R. n. 43/1973

    Richiamato in relazione alla confisca dei beni impiegati per il contrabbando; la giurisprudenza applicata consente la confisca anche del veicolo di terzi salvo che il terzo provi la buona fede e la non prevedibilità dell'uso illecito

  • art. 27 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti per profili di garanzia e responsabilità penale; la Corte osserva che la confisca non contrasta con i principi costituzionali se la misura è proporzionata e motivata

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dai ricorrenti per presunte violazioni del giusto processo; la Corte ritiene che non sussista violazione quando le decisioni sono adeguatamente motivate e quando non si è in presenza di una assoluta certezza di insussistenza del fatto

  • Articolo 1 Protocollo n. 1 CEDU (diritto alla proprietà)

    Citato implicitamente nella giurisprudenza richiamata: la confisca del mezzo di terzo non è per sé incompatibile con il diritto alla proprietà se l'ingerenza è proporzionata rispetto al fine legittimo perseguito; l'esclusione della confisca richiede prova rigorosa da parte del terzo della propria estraneità e della impossibilità di prevedere l'uso illecito

Massime di principio

  • La pronuncia di assoluzione nel merito per insussistenza del reato ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. è eccezionale: è ammessa solo quando l'insussistenza del fatto o la non riconducibilità al soggetto emergono dagli atti in modo assolutamente incontrovertibile e non richiedono alcun accertamento ulteriore
  • La presenza di elementi materiali di reato (es. merci di contrabbando rinvenute nel veicolo) impedisce la qualificazione come 'incontestabile' dell'insussistenza e giustifica l'applicazione di misure come la dichiarazione di prescrizione senza trasformarla in assoluzione nel merito
  • La confisca del veicolo utilizzato per il reato può essere disposta anche se il mezzo è formalmente di proprietà di un terzo estraneo, salvo che tale terzo provi non solo la buona fede ma anche l'impossibilità di prevedere l'uso illecito e l'assenza di difetto di vigilanza
  • Chi contesta la confisca per proprietà di terzo ha l'onere di fornire prove concrete dell'estraneità totale e della mancata possibilità di prevedere l'utilizzo illecito; senza tale prova il terzo è il diretto titolare dell'azione di restituzione, non gli imputati
  • Per impugnare efficacemente decisioni che dichiarano estinto il reato per prescrizione o che confermano confische, il ricorrente deve dimostrare concretamente errori di diritto o di fatto e non può basarsi su mere affermazioni non documentate della propria innocenza o della proprietà estranea

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