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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32908/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale per il riesame che ha sostituito il divieto di dimora disposto dal G.i.p. con la misura della custodia cautelare in carcere per il reato associativo ex art. 74 comma 6 d.P.R. 309/90; nel ricorso la difesa non ha solo contestato l'idoneità e la proporzione della misura cautelare (art. 274 c.p.p.), ma ha anche impugnato la sussistenza dei gravi indizi relativi ai capi 12) e 13) (art. 73 comma 5) e al capo 1) (art. 74 comma 6). Inoltre il ricorrente ha dedotto che il Tribunale per il riesame, non avendo accolto l'appello del P.M. sotto il profilo dell'art. 275 comma 3 c.p.p., non avrebbe potuto riesaminare le esigenze cautelari in diversa prospettiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la gravità degli indizi non fosse sindacabile nel presente giudizio, essendo l'appello promosso solo dal pubblico ministero avente ad oggetto la scelta della misura cautelare; pertanto i primi due motivi sono inammissibili. Ha inoltre ritenuto che la motivazione del Tribunale per il riesame sulle esigenze cautelari e sulla attualità del pericolo di reiterazione non fosse manifesta-mente illogica o contraddittoria: il Tribunale aveva adeguatamente considerato la struttura organizzativa stabile, la persistenza dell'attività nonostante sequestri e arresti, la partecipazione continuativa del ricorrente, precedenti e compiti organizzativi (contabilità tramite la compagna). Di conseguenza anche i motivi relativi all'idoneità della misura e alla presunta incompetenza del Tribunale a esaminare le esigenze cautelari sono stati dichiarati inammissibili. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74 comma 6

    Contestato il reato associativo quale aggravamento perché l'associazione era finalizzata a commettere più delitti ai sensi dell'art. 73 comma 5; la Corte ha ammesso la configurazione del reato associativo come titolo per applicare la custodia cautelare nei limiti della normativa

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73 comma 5

    Riguarda i delitti di lieve entità in materia di stupefacenti; la Corte richiama la giurisprudenza (Sez. Unite Valastro) secondo cui la presunzione di adeguatezza esclusiva del carcere non opera se l'associazione è finalizzata a fatti di lieve entità

  • codice di procedura penale, art. 274 lett. c)

    Norma che disciplina il pericolo di reiterazione e la necessità della misura cautelare detentiva; la Corte ha condiviso la valutazione prognostica del giudice del riesame sulla concreta e attuale possibilità di reiterazione

  • codice di procedura penale, art. 275 comma 3

    Previsione della presunzione di pericolosità sociale e dell'adeguatezza esclusiva della custodia cautelare in certi casi; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che ne limita l'operatività nel caso di associazioni finalizzate a fatti di lieve entità

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevede l'onere di versare somme alla Cassa delle Ammende per l'inammissibilità del ricorso; la Corte ha imposto al ricorrente il pagamento di euro 3.000,00

Massime di principio

  • Quando il procedimento di appello cautelare è promosso solo dal pubblico ministero per contestare la misura applicata dal G.i.p., il ricorrente non può usare il ricorso in Cassazione per rimettere in discussione nel merito la gravità degli indizi: tale profilo non è devoluto e quindi è inammissibile la sua reinvocazione
  • Il controllo di legittimità in Cassazione sulle decisioni cautelari è limitato e non consente una revisione dei fatti o degli elementi indiziari, salvo che si denunci la violazione di norme o la manifesta illogicità della motivazione
  • La valutazione del pericolo di reiterazione è prognostica e può legittimare la custodia cautelare quando emergono elementi quali stabilità e persistenza dell'attività illecita, elevato volume d'affari, rapporti stabili con fornitori e clientela, recidiva o precedenti rilevanti e capacità di eludere misure non detentive
  • La presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere prevista dall'art. 275 comma 3 c.p.p. non è automatica per i reati associativi legati a fatti di lieve entità, ma resta possibile l'applicazione del carcere quando la concretezza del pericolo di reiterazione e la pericolosità specifica lo giustifichino
  • Misure non detentive (divieto di dimora, arresti domiciliari elettronici) possono essere ritenute inidonee se il soggetto può agevolmente mantenere contatti (anche familiari) utili all'attività illecita o se il controllo tecnologico non è sufficiente a impedire la reiterazione
  • In caso di inammissibilità del ricorso per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la parte è esposta al pagamento delle spese e all'eventuale somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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