Cassazione Civile, Ordinanza n. 02444/2023 del 26/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un’esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo poi risultato, secondo la ricorrente, già integralmente soddisfatto prima del precetto e successivamente annullato in appello. La Corte d’appello, in sede di rinvio, ha dichiarato inesistente il diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata contro la debitrice, ma ha rigettato la domanda di risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e la domanda di condanna equitativa ex art. 96, comma 3, c.p.c. La ricorrente ha impugnato tale rigetto deducendo violazione dell’art. 96 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi ed errore in giudicando, sostenendo che la temerarietà della condotta processuale della controparte fosse evidente, sia per avere iniziato l’esecuzione in mala fede sia per avere resistito con colpa grave nel giudizio di opposizione; inoltre ha censurato l’esclusione della condanna equitativa, pur a fronte della declaratoria di inesistenza del diritto di procedere esecutivamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudizio sulla sussistenza di mala fede o colpa grave ai fini dell’art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. costituisca apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in cassazione quando congruamente motivato; nel caso concreto, la Corte d’appello aveva escluso la temerarietà valorizzando il fatto che la pretesa della ricorrente era stata respinta da due giudici di merito. Quanto alla domanda di condanna equitativa ex art. 96, comma 3, c.p.c., la Corte ha affermato che tale disposizione non si applica ai giudizi di primo grado introdotti prima del 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della legge n. 69 del 2009; poiché la causa era stata instaurata anteriormente, la domanda era inapplicabile. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità, perché l’intimato non ha svolto difese; disposto l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
primo, secondo e terzo comma
La condanna per responsabilità processuale aggravata ai sensi dei primi due commi presuppone un accertamento di fatto sulla mala fede o colpa grave, non sindacabile in cassazione se motivato; il terzo comma, che consente la condanna equitativa, si applica solo ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della legge n. 69 del 2009.
art. 45; art. 46; art. 58, comma 1
Le modifiche al codice di procedura civile introdotte dalla legge si applicano ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore; la disciplina del nuovo art. 96, comma 3, c.p.c. non opera per i giudizi di primo grado iniziati prima del 4 luglio 2009.
La norma abrogata continua a rilevare nei limiti indicati dalla disciplina transitoria per i giudizi nei quali era ancora applicabile ratione temporis.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- In tema di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., la verifica della mala fede o colpa grave di chi abbia agito o resistito in giudizio è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non può essere trasformato in sede di legittimità in un nuovo giudizio sul merito della temerarietà della condotta.
- La mera circostanza che una pretesa processuale sia stata respinta in più gradi di merito non è, di per sé, sufficiente a imporre la condanna per responsabilità aggravata, se il giudice di merito ha motivatamente escluso la temerarietà.
- La condanna equitativa prevista dall’art. 96, comma 3, c.p.c. non è applicabile ai giudizi di primo grado introdotti prima del 4 luglio 2009, poiché la disciplina introdotta dalla legge n. 69 del 2009 opera solo per i giudizi instaurati successivamente all’entrata in vigore della riforma.
- Le norme transitorie della legge processuale devono essere lette in modo rigoroso: la nuova disciplina sulla responsabilità aggravata non si estende ai processi già pendenti se la legge ne collega espressamente l’applicazione alla data di introduzione del giudizio.
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