Cassazione Penale, Ordinanza n. 19908/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (corte)
La controversia
Un condannato ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. contro una precedente sentenza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, la quale aveva rigettato l'istanza ex art. 671 c.p.p. di riconoscimento del vincolo della continuazione. Il ricorrente ha dedotto che la precedente decisione non avrebbe valutato alcune censure già sviluppate nel ricorso originario, in particolare quelle contenute nel secondo motivo e ribadite con memoria, sostenendo quindi l'omesso esame di doglianze decisive. La Corte ha verificato se l'omissione dedotta integrasse davvero un errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. o se si trattasse invece di una contestazione valutativa e di merito, non deducibile con tale rimedio straordinario.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso straordinario manifestamente infondato, osservando che la precedente sentenza aveva in realtà espressamente dato conto delle censure difensive e le aveva disattese, qualificandole come critiche rivalutative e generiche rispetto al percorso seguito dal giudice dell'esecuzione nel rigettare la richiesta ex art. 671 c.p.p. Non essendo configurabile un errore di percezione, ma al più una censura di giudizio, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il ricorso straordinario è ammissibile solo per un errore di fatto inteso come svista o equivoco percettivo sugli atti interni al giudizio di legittimità; restano esclusi gli errori di valutazione, di giudizio o di interpretazione delle norme e degli atti.
Disciplina la richiesta al giudice dell'esecuzione per il riconoscimento della continuazione; nel caso di specie l'istanza era stata rigettata e tale rigetto costituiva l'oggetto del precedente giudizio di legittimità.
In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e, quando vi sia colpa nell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
È richiamata per sottolineare l'onere del ricorrente di dimostrare che la doglianza non esaminata fosse decisiva e che il mancato esame derivi da un sicuro errore di percezione.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del ragionamento giuridico o probatorio della Corte di cassazione; esso è circoscritto alla correzione di errori di fatto percettivi, immediatamente riconoscibili dagli atti interni al giudizio di legittimità.
- Non integra errore di fatto l'omessa considerazione denunciata quando la precedente decisione abbia comunque esaminato, anche implicitamente o per assorbimento, il motivo di ricorso, oppure quando il motivo omesso non sia decisivo ai fini di una decisione diversa.
- La deduzione di un errore ex art. 625-bis c.p.p. richiede che il ricorrente indichi in modo puntuale il dato processuale asseritamente percepito in modo erroneo e dimostri la decisività della doglianza; in difetto, la censura si risolve in un'inammissibile critica di merito.
- Quando il ricorso straordinario è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, trovano applicazione la condanna alle spese e, in presenza di colpa nell'impugnazione, la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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