Cassazione Penale, Ordinanza n. 17109/2025 del 07/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Un soggetto in espiazione della pena di anni tre e mesi due di reclusione, inflitta per una rapina commessa nell'aprile 2014, ha chiesto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato l'istanza. In cassazione l'interessato ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., lamentando che la valutazione del Tribunale fosse lacunosa perché compiuta senza preventiva istruttoria dell'U.E.P.E. e senza considerare la ritenuta lieve entità dei carichi pendenti come definita dalla Corte d'appello di Palermo. Ha inoltre censurato il mancato rinvio dell'udienza per impedimento del difensore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero in sostanza meri rilievi di fatto non consentiti in sede di legittimità e non idoneamente indirizzati contro l'apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata, che è stata reputata compiutamente motivata, logica e non contraddittoria. È stato altresì richiamato il principio per cui l'impedimento professionale del difensore, se preesistente alla nomina e noto al momento del conferimento dell'incarico, non giustifica il rinvio ai sensi dell'art. 420-ter, comma 5, c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
viene evocato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
viene evocato come parametro del motivo di ricorso per vizio di motivazione
art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354
norma sull'affidamento in prova ai servizi sociali richiamata per contestare il rigetto dell'istanza
richiamato in relazione al procedimento di sorveglianza sull'istanza trattata
"Nel caso di istanza di rinvio per impedimento professionale del difensore, a questi già noto all'atto della nomina finalizzata all'espletamento dell'incarico in relazione al quale si richiede il rinvio, non può ritenersi operante la disposizione dell'art. 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen., perché la formulazione della norma intende dare rilevanza ed apprestare tutela solo agli impedimenti che sopravvengono all'atto di nomina ed all'accettazione del mandato difensivo, e non anche a quelli preesistenti al conferimento dell'incarico"
il rinvio non è dovuto se l'impedimento del difensore era già noto al momento della nomina e quindi preesistente al mandato
base per la condanna del ricorrente alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro l'ordinanza che decide su una misura alternativa, non sono ammissibili doglianze che si risolvano in una mera rilettura del fatto o in contestazioni generiche dell'apprezzamento discrezionale del giudice di merito.
- Il controllo di cassazione sulla motivazione è limitato a verificare che il provvedimento impugnato sia sorretto da una motivazione compiuta, coerente e non manifestamente illogica o contraddittoria.
- Ai fini dell'affidamento in prova ai servizi sociali, il giudice può valorizzare la necessità di un percorso di revisione critica da parte del condannato e la prognosi sulla futura condotta di vita, secondo un apprezzamento discrezionale non sindacabile se adeguatamente motivato.
- L'impedimento professionale del difensore non legittima il rinvio dell'udienza quando era già noto al momento della nomina ed era quindi preesistente al conferimento dell'incarico, perché la tutela processuale riguarda soltanto gli impedimenti sopravvenuti.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, della somma in favore della Cassa delle ammende.
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