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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28272/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio tributario nel quale una precedente sentenza della commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello del contribuente per tardiva notificazione. Il contribuente aveva poi chiesto la revocazione di quella decisione deducendo un errore di fatto: la sentenza impugnata non avrebbe considerato la regolarità e tempestività della notificazione dell'appello, che risultava dagli atti (notifica il 26 maggio 2016 e ricezione da parte dell'Ufficio il 30 maggio 2016). La commissione tributaria regionale, decidendo sulla revocazione, aveva però ritenuto inammissibile il ricorso perché non indicava espressamente quale caso di revocazione ex art. 395 c.p.c. fosse invocato e perché non conteneva anche la specifica domanda rescissoria sul merito. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha censurato tale decisione deducendo, con due motivi, la violazione dell'art. 64 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 395 c.p.c., nonché degli artt. 53, 64 e 65, comma 2, d.lgs. 546/1992, sostenendo che: a) l'errore di fatto era comunque chiaramente individuabile come riferimento al n. 4 dell'art. 395 c.p.c.; b) nel processo tributario la domanda di revocazione della sentenza d'appello comprende anche la richiesta di decisione sul merito, anche se non formulata in modo esplicito.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse sufficientemente specifica, poiché il richiamo all'errore di fatto permetteva di individuare il caso di revocazione di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c. Ha inoltre affermato che, nel processo tributario, il ricorso per revocazione della sentenza d'appello non è inammissibile per la sola mancanza di un'espressa domanda rescissoria sul merito, essendo tale richiesta implicitamente ricompresa nell'atto introduttivo. Ritenuto fondato l'errore di percezione denunciato, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 64 d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario la revocazione della sentenza segue la disciplina dell'art. 395 c.p.c. richiamata dalla norma speciale.

  • art. 395 c.p.c.

    L'errore di fatto revocatorio consiste in una svista percettiva risultante dagli atti di causa, decisiva e immediatamente rilevabile dal confronto tra sentenza e atti; nel caso concreto l'errore denunciato era riconducibile a tale ipotesi.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro di legittimità invocato per denunciare la violazione di legge commessa dal giudice di merito.

  • art. 370 comma 1 c.p.c.

    Norma richiamata con riferimento alla costituzione della parte resistente nel giudizio di cassazione.

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente tra le norme violate; nel ragionamento della Corte rileva il quadro delle impugnazioni nel processo tributario.

  • art. 65 comma 2 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente tra le norme violate; concorre al sistema delle impugnazioni nel processo tributario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocazione, l'errore di fatto revocatorio può ritenersi sufficientemente dedotto anche quando la parte non indichi formalmente il numero dell'art. 395 c.p.c., purché dall'articolazione della censura sia chiaramente individuabile il vizio denunciato.
  • Nel processo tributario, l'atto con cui si chiede la revocazione della sentenza d'appello comprende anche la domanda di decisione sul merito della controversia, anche se tale richiesta non sia espressamente formulata.
  • L'errore di fatto idoneo a fondare revocazione sussiste quando il giudice abbia percepito in modo errato un fatto risultante dagli atti di causa, in termini decisivi e con carattere di immediata rilevabilità dal solo confronto tra sentenza e documentazione processuale.
  • Non è legittima una declaratoria di inammissibilità della revocazione basata sulla sola mancanza di una specifica intitolazione del motivo o di un'espressa domanda rescissoria, se il contenuto sostanziale della doglianza è comunque univocamente desumibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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