Cassazione Penale, Ordinanza n. 08377/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per il delitto di truffa, deducendo: 1) l'asserita illogicità o scorrettezza della motivazione sul giudizio di responsabilità, sostenendo che non fosse stata adeguatamente dimostrata la riferibilità alla stessa della Postepay utilizzata per la vicenda; 2) l'illegittimità o comunque l'eccessività del trattamento sanzionatorio, contestando la graduazione della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che la motivazione della sentenza di merito era immune da vizi logici, avendo valorizzato la riconducibilità della Postepay alla ricorrente e la mancata fornitura, da parte di questa, di spiegazioni alternative. Quanto al trattamento sanzionatorio, ha ritenuto la censura non deducibile in sede di legittimità e comunque infondata, richiamando la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: il primo perché la motivazione di merito non presentava vizi logici e il secondo perché la censura sulla pena attiene a valutazioni riservate al giudice di merito e risultava comunque adeguatamente motivata.
Norme richiamate
È il reato per cui era stata affermata la responsabilità dell'imputata; la Corte non rivaluta il merito della ricostruzione fattuale, ma constata che la motivazione di appello ha ritenuto provata la riferibilità della Postepay alla ricorrente.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Delimita il vizio di motivazione deducibile in cassazione, che deve consistere nel contrasto dello sviluppo argomentativo con massime di esperienza o con altre affermazioni del provvedimento.
Richiamato come parametro della discrezionalità giudiziale nella determinazione della pena.
Richiamato come parametro della discrezionalità giudiziale nella graduazione del trattamento sanzionatorio.
Base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità il vizio di motivazione è configurabile solo quando lo sviluppo argomentativo della sentenza sia in contrasto con le massime di अनुभवienza o con altre affermazioni contenute nel provvedimento; non è consentita una nuova valutazione del merito.
- Quando il giudice di merito fonda la responsabilità su un elemento di collegamento documentale o materiale e l'imputato non offre una spiegazione alternativa, la motivazione può ritenersi logicamente adeguata.
- La censura sulla quantificazione della pena non consente, di regola, una rivalutazione del merito in cassazione, poiché la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p.
- Una motivazione che faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per la misura della pena soddisfa l'onere argomentativo richiesto al giudice di merito.
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