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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39846/2022 del 21/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Ancona che confermava il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretto e per equivalente, del denaro corrispondente alle imposte ritenute evase. Due motivi: (1) carenza di motivazione in ordine al periculum in mora nel provvedimento del Gip e illegittimità dell'integrazione motivazionale operata dal Tribunale del riesame; (2) errata quantificazione dell'imposta evasa perché sono stati considerati solo i costi di acquisto delle autovetture senza detrarre altre spese operative (affitti, utenze, riparazioni ecc.), con conseguente artificioso superamento delle soglie rilevanti penalmente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che, sebbene la giurisprudenza (Sezioni Unite, sent. n. 36959/24.6.2021) imponga la motivazione del periculum anche per il sequestro finalizzato alla confisca, nel caso concreto il Gip aveva espresso la propria interpretazione ritenendo non necessaria quella motivazione; il Tribunale del riesame ha legittimamente esercitato i propri poteri integrativi per correggere l'errore di diritto e ha fornito la motivazione richiesta (rischio di dispersione del denaro per la sua natura fungibile e propensione dell'indagato a occultare i proventi). Sul secondo motivo la Corte ha affermato che le spese deducibili devono essere certe o determinabili oggettivamente: in assenza di allegazioni o prove specifiche da parte dell'imputato, il giudice ha correttamente quantificato l'imposta evasa sulla base dei ricavi accertati senza dedurre costi non provati. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna alle spese.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen. (sequestro preventivo)

    Il sequestro finalizzato alla confisca richiede la motivazione del periculum in mora; tuttavia il Tribunale del riesame può integrare/correggere la motivazione se il provvedimento genetico si fondava su un'erronea interpretazione di diritto

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Prevede l'annullamento del provvedimento in assenza di motivazione sulle esigenze cautelari; la Corte distingue tra omissione vera e propria e motivazione basata su diversa interpretazione giuridica che può essere emendata dal riesame

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Richiama i limiti e le conseguenze delle carenze motivazionali nei provvedimenti cautelari; il Tribunale del riesame ha poteri integrativi nei limiti consentiti per correggere errori di diritto

  • Sez. U, Sentenza n. 36959/2021 (Ellade)

    Ha chiarito che il giudice della cautela è sempre tenuto a motivare il periculum in mora anche per il sequestro finalizzato alla confisca

  • art. 5 D.Lgs. 74/2000

    Norma penale che disciplina le fattispecie di evasione fiscale contestate (omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi)

  • art. 109, comma 1, DPR 22/12/1986 n. 917

    I componenti negativi di reddito devono essere certi o determinabili oggettivamente per poter essere dedotti; non possono essere presunti

  • artt. 187 e 190 cod. proc. pen.

    Onere della prova e regole probatorie: l'imputato deve provare o almeno allegare dati concreti per rendere credibile l'esistenza di costi deducibili

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Norma sulla preclusione del sindacato di merito in Cassazione; la Corte richiama i limiti della valutazione della non manifesta illogicità e ragionevolezza delle argomentazioni

Massime di principio

  • Per il sequestro finalizzato alla confisca il giudice deve motivare anche il periculum in mora; se il provvedimento originario manca di tale motivazione per un errore di diritto, il giudice del riesame può legittimamente integrare la motivazione per conformarsi alla giurisprudenza delle Sezioni Unite.
  • La natura fungibile del denaro e elementi indiziari di propensione a occultare proventi costituiscono basi concrete per ritenere il rischio di dispersione e giustificare il sequestro preventivo finalizzato alla confisca.
  • La Corte di legittimità non riesamina liberamente valutazioni di fatto se queste appaiono ragionevoli e non manifestamente illogiche; le integrazioni motivazionali operate dal giudice di merito sono sindacabili in Cassazione solo nei limiti di legittimità.
  • Quanto alla quantificazione dell'imposta evasa, le spese deducibili devono essere provate o almeno oggettivamente determinabili: in assenza di specifiche allegazioni o prove da parte del contribuente, il giudice può non dedurre costi presunti e può quantificare l'imposta sulla base dei ricavi accertati.
  • In situazioni analoghe la difesa dovrebbe: (a) fornire documentazione o allegazioni circostanziate circa l'esistenza e l'entità dei costi deducibili; (b) contestare il periculum con elementi fattuali concreti che escludano il rischio di dispersione (ad es. vincoli patrimoniali, impossibilità di occultamento); (c) impugnare eventuali integrazioni motivazionali del riesame solo se manifestamente illogiche o non conformi al diritto

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