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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07819/2025 del 24/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un'istanza di rimborso presentata da una società per la restituzione di maggiori somme versate a titolo di IRES e IVA relative all'anno d'imposta 2011, con richiesta anche degli interessi maturati sulle somme da restituire. L'Ufficio aveva riconosciuto la sola sorte capitale e aveva negato gli interessi. In primo grado la contribuente otteneva ragione; in appello l'amministrazione sosteneva che, ai fini dell'art. 44 d.P.R. n. 602/1973, gli interessi non dovessero decorrere dalle date indicate dalla società, né fino all'effettivo accredito, ma solo fino alla data dell'ordinativo di pagamento. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 44 d.P.R. n. 602/1973, assumendo che la CTR avesse riconosciuto interessi oltre il limite legale, calcolandoli sino alla data di accredito del rimborso anziché sino all'ordinativo di pagamento.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla contribuente, osservando che la censura riguardava una questione di diritto e non nuovi accertamenti di fatto. Nel merito ha ribadito il principio secondo cui, in tema di rimborso delle imposte sul reddito, gli interessi ex art. 44 d.P.R. n. 602/1973 non presuppongono la mora dell'Amministrazione, ma mirano a reintegrare la diminuzione patrimoniale del contribuente; essi maturano al compimento di ogni semestre successivo al versamento, escluso il primo, e si calcolano dalla data del versamento fino alla data dell'ordinativo di pagamento, non fino all'effettivo accredito. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 44 d.P.R. n. 602/1973

    Gli interessi sul rimborso delle imposte sul reddito non decorrono dalla domanda di rimborso né fino all'effettivo accredito, ma maturano per semestri successivi al versamento, escluso il primo, fino alla data dell'ordinativo di pagamento; non presuppongono la mora dell'Amministrazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura è stata qualificata come denuncia di violazione e falsa applicazione di legge, dunque come questione di diritto.

Massime di principio

  • In tema di rimborso di imposte sul reddito, gli interessi legali previsti dalla disciplina speciale hanno funzione reintegratoria del pregiudizio patrimoniale subito dal contribuente e non costituiscono una sanzione per ritardo dell'Amministrazione.
  • Il dies ad quem del computo degli interessi sul rimborso tributario coincide con la data dell'ordinativo di pagamento e non con quella dell'effettivo accredito della somma al contribuente.
  • La decorrenza degli interessi sul rimborso non va ancorata alla presentazione dell'istanza di rimborso, ma al versamento dell'imposta indebitamente versata, secondo la cadenza semestrale prevista dalla norma.
  • Una censura che investa l'esatta individuazione del termine finale di maturazione degli interessi su un rimborso tributario integra questione di diritto e può essere scrutinata in cassazione senza nuovi accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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