Sentenza del 19/02/2025 n. 4388 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la sanzione di 6.829,38 euro irrogata ad A. L. AG ai sensi dell’art. 305, primo comma, T.U.L.D., per non avere presentato alla dogana di destinazione la merce extracomunitaria in regime di transito esterno e il relativo documento T1. La merce era stata effettivamente imbarcata a Genova ed era arrivata in Canada; il 29 gennaio 2016 la società aveva chiesto l’allibramento postumo, consentendo una verifica documentale dell’esportazione. La Commissione tributaria provinciale di Genova aveva annullato l’atto; la CTR della Liguria, con sentenza n. 628 depositata il 20 maggio 2019, aveva riformato quella decisione, ritenendo applicabile l’art. 318 T.U.L.D. e riducendo la sanzione al minimo di 258 euro, in ragione dell’errore, dell’assenza di danno erariale e della tempestiva iniziativa della società. In Cassazione l’ADMO ha dedotto: 1) violazione dell’art. 305 T.U.L.D., sostenendo che l’omessa presentazione è una violazione sostanziale, distinta dal mero ritardo, e che la successiva prova documentale dell’esportazione non sostituisce il controllo doganale; 2) motivazione apparente della sentenza della CTR; 3) violazione degli artt. 305 T.U.L.D., 5 del d.lgs. n. 472/1997 e 2697 c.c., rilevando che spettava alla contribuente provare l’assenza di colpa. A. L. AG ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo di essere garante e non speditore, e ha contestato l’applicabilità della sanzione, richiamando l’effettiva uscita della merce dall’Unione e la documentazione canadese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l’eccezione di difetto di legittimazione passiva: la società non ha indicato se la questione fosse stata proposta tempestivamente nel giudizio di primo grado e, comunque, la corretta individuazione del destinatario dell’atto riguarda la legittimità dell’atto impositivo e doveva essere dedotta con uno specifico motivo di impugnazione, non come questione di legittimazione processuale. Ha rigettato il secondo motivo: la censura chiamata «motivazione apparente» contestava in realtà un errore di diritto della CTR. Ha accolto il primo e il terzo motivo, ritenendo che l’art. 305 T.U.L.D. sanzioni l’omessa presentazione perché impedisce l’esercizio dei controlli sostanziali della dogana di destinazione; la prova successiva che la merce è uscita dal territorio doganale non recupera né sostituisce i controlli omessi. La Corte ha quindi cassato la sentenza della CTR e rinviato alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di Cassazione. Non è stata pronunciata una decisione definitiva sull’importo della sanzione: la causa prosegue in rinvio.
Norme richiamate
Art. 305, primo comma, T.U.L.D.
L’art. 305 TULD sanziona, infatti, l’omessa presentazione delle merci alla dogana, quale attività prodromica non già ad assicurare un mero adempimento formale, ma funzionale a garantire, sul piano sostanziale, l’esercizio dei poteri di controllo da parte dell’ufficio doganale di destinazione.
L’obbligo di presentare le merci alla dogana di destinazione serve a rendere possibile il controllo doganale e non costituisce una formalità fine a sé stessa. La mancata presentazione è sanzionabile anche se verifiche documentali successive dimostrano che le merci sono state esportate.
Art. 5, comma 1, d.lgs. n. 472/1997
Non è presente un passaggio autonomo in cui la Corte applichi o interpreti questa disposizione; la norma è richiamata nel motivo di ricorso, ma la decisione sul profilo della colpa non ne formula una specifica interpretazione.
La disposizione è citata nel terzo motivo, accolto insieme al primo; dal testo non si ricava però un principio interpretativo autonomo della Corte sulla prova dell’assenza di colpa.
La norma è richiamata dall’ADMO nel terzo motivo in relazione all’onere probatorio sulla colpa, ma la Corte non sviluppa una distinta interpretazione dell’articolo.
Art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., e art. 36 del d.lgs. n. 546/1992
La Corte ha rigettato il motivo sulla motivazione apparente, precisando che «la contestazione del vizio di motivazione censura, in realtà, un errore di diritto della sentenza impugnata».
La doglianza di motivazione apparente non può essere utilizzata per contestare come vizio motivazionale ciò che, nella sostanza, è un dissenso sulla correttezza giuridica della decisione.
Massime di principio
- Nel regime di transito doganale, la presentazione delle merci alla dogana di destinazione è un obbligo sostanziale, perché consente i controlli dell’autorità; non è sufficiente dimostrare in seguito, con documenti, che la merce è effettivamente uscita dal territorio doganale.
- La prova dell’esportazione o dell’arrivo delle merci in un Paese terzo può documentare la destinazione finale, ma non sostituisce i controlli che avrebbero dovuto svolgersi alla dogana di destinazione e non elimina automaticamente la violazione.
- Chi contesta di non essere il corretto destinatario di un atto impositivo deve dedurre la questione tempestivamente e con uno specifico motivo contro la legittimità dell’atto; non è sufficiente qualificarla come difetto di legittimazione processuale e invocare la sua rilevabilità in ogni stato e grado.
- Una censura definita come vizio di motivazione può essere respinta se, nella sostanza, mira a contestare l’interpretazione o l’applicazione della legge compiuta dal giudice di merito.
- La Cassazione ha accolto i motivi relativi alla violazione doganale, ma ha disposto il rinvio: la decisione non determina in via definitiva né la sanzione applicabile né il relativo importo, che dovranno essere riesaminati dal giudice di rinvio.
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