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Sentenza

Sentenza del 19/02/2025 n. 4392 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda le istanze della società per la revisione di accertamenti doganali e il rimborso dei dazi pagati su partite di acido tiottico importate dalla Cina. La società sosteneva che il codice doganale dichiarato, corrispondente alla voce residuale 2934 99 90 90 e assoggettato a dazio del 6,5%, fosse stato indicato per errore materiale e che la merce rientrasse invece nella voce ex 2934 99 90 61, riferita al 5-(1,2-ditiolano-3-il) acido valerico, associato al CAS RN 1077-28-7. La CGT di secondo grado della Lombardia, con sentenza n. 274/2023 del 26 gennaio 2023, aveva accolto l’appello della società e annullato il diniego dell’Amministrazione, riconoscendo sulla base della documentazione, incluso l’inventario ECIS, la riconducibilità dell’acido tiottico alla denominazione chimica rilevante. L’ADM ha impugnato tale sentenza deducendo: motivazione apparente e insufficiente valutazione delle discrepanze documentali e dei CAS number; omesso esame della diversa formula chimica delle sostanze; violazione dell’onere della prova ex art. 2697 c.c. e del Regolamento (UE) n. 2069/2018, sostenendo che l’acido tiottico non fosse il prodotto ammesso alla voce tariffaria agevolata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’ADM. Il primo motivo è stato respinto perché la motivazione della CGT era comprensibile e fondata su un percorso logico riconoscibile: la contestazione dell’ADM esprimeva dissenso sulla valutazione, non un’effettiva apparenza della motivazione. Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono stati respinti: per la decisione era rilevante stabilire se il prodotto importato come acido tiottico rientrasse nella formulazione «5-(1,2-ditiolano-3-il) acido valerico», indicata nell’allegato al Regolamento (UE) n. 2069/2018 con CAS RN 1077-28-7, e non confrontare tale composto con l’acido valerico semplice. La CGT aveva motivatamente ritenuto, sulla base della documentazione e dell’ECIS, che il CAS RN 1077-28-7 fosse riferibile anche all’acido tiottico; tale valutazione non è stata superata dalle censure dell’ADM. Resta quindi ferma la decisione favorevole alla società sul diniego e sulle istanze di revisione e rimborso. L’ADM è stata condannata a pagare le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in euro 7.655,00, oltre al 15% per spese generali, IVA e accessori di legge. Decisione assunta il 20 novembre 2024 e depositata il 19 febbraio 2025.

Norme richiamate

  • Art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    nella specie la motivazione non è affatto apparente, essendo chiaro il percorso logico che ha condotto la CGT a giungere alla decisione, incentrato sulla ritenuta equivalenza dell'acido valerico e dell'acido tiottico, anche con riferimento alla documentazione dell'EICIS. Si tratta, quindi, non di motivazione apparente, ma piuttosto di motivazione non condivisa

    La motivazione non è apparente quando consente di identificare il percorso logico seguito dal giudice e le basi documentali della decisione. Il fatto che una parte non condivida tale valutazione non integra, da solo, il vizio di motivazione apparente.

  • Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Di conseguenza, non assume rilievo la contestazione di parte ricorrente in ordine al fatto che il composto designato come "5-(1,2-ditiolano-3-il) acido valerico o acido tiottico" non fosse identico all'acido valerico semplice.

    Nel caso concreto la censura sulla composizione dell’acido valerico semplice non riguardava il fatto decisivo: occorreva accertare se l’acido tiottico importato rientrasse nella specifica formulazione chimica contemplata dalla voce tariffaria, non se fosse identico all’acido valerico semplice.

  • Art. 2697 c.c.

    La Corte ha respinto la censura relativa all’onere della prova nel contesto della valutazione documentale compiuta dalla CGT. Il contribuente che domanda la revisione della classificazione e il rimborso deve sostenere il proprio assunto con elementi probatori, ma, in questa vicenda, la documentazione è stata ritenuta idonea a dimostrare la riconducibilità del prodotto alla voce tariffaria invocata.

  • Regolamento (UE) n. 2069/2018

    Proprio la merce designata come "5-(1,2-ditiolano-3-il) acido valerico" è quella che si trova esattamente indicata nell'allegato al Regolamento (UE) n. 2069/2018 in corrispondenza del numero di riferimento ex 2934 99 90 61 con CAS RN 1077-28-7.

    La classificazione tariffaria va verificata rispetto alla precisa descrizione chimica e al CAS number riportati nell’allegato. Ai fini della controversia era decisivo stabilire se il prodotto importato come acido tiottico rientrasse in quella specifica descrizione, non confrontarlo con l’acido valerico semplice.

  • Art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    La Corte ha esaminato le censure di legittimità formulate dall’ADM nei limiti dei vizi dedotti: il motivo sulla motivazione apparente è stato respinto e sono stati respinti anche i motivi relativi all’omesso esame e alla violazione di legge.

  • Art. 378 c.p.c.

    La disposizione è richiamata quale base per il deposito delle memorie delle parti in Cassazione; non risulta oggetto di una specifica interpretazione decisoria.

Massime di principio

  • Nelle controversie di classificazione doganale di sostanze chimiche, la denominazione commerciale o il nome comune non sono necessariamente decisivi: occorre confrontare il prodotto concreto con la descrizione tariffaria applicabile, inclusi formula, sinonimi e CAS number, valutando congiuntamente la documentazione disponibile.
  • Un errore nel codice doganale dichiarato può giustificare la revisione e il rimborso se il contribuente prova che la merce importata corrispondeva alla voce corretta. La prova può essere ricavata da più documenti e non è automaticamente esclusa da incongruenze formali, ma deve consentire di collegare in modo attendibile i documenti alla merce importata.
  • Il giudice non incorre in motivazione apparente solo perché la parte soccombente contesta la lettura delle prove: il vizio sussiste quando non è ricostruibile il percorso logico della decisione, non quando quel percorso è chiaro ma non condiviso.
  • Quando la classificazione riguarda un composto chimico specifico, non è decisivo dimostrare che esso sia identico a una sostanza semplice dal nome simile: la domanda rilevante può essere se il composto rientri nella formulazione chimica espressamente contemplata dalla voce tariffaria.
  • Il contribuente che chiede revisione e rimborso deve fornire elementi idonei a provare l’errore di classificazione e la corrispondenza della merce alla voce invocata; la sufficienza della prova va valutata nel suo insieme, con riferimento alla tracciabilità del prodotto e ai dati identificativi pertinenti.

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