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Sentenza

Sentenza del 19/02/2025 n. 4397 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio delle Dogane di Salerno aveva richiesto a MDF Logistik Consulting und Immobilien GmbH, titolare del regime di transito, e a D., quale garante, accise, IVA, interessi e sanzioni per complessivi 1.238.922,56 euro. La pretesa riguardava merci provenienti dagli Emirati Arabi, destinate in Marocco e ritenute non esportate, ma rimaste nel territorio doganale dell'Unione. D. impugnava quattro avvisi di pagamento e i connessi atti sanzionatori, lamentando, tra l'altro, la mancata notifica al fideiussore del mancato appuramento del transito nei termini previsti dall'art. 85 del Regolamento delegato UE 2015/2446. La sentenza non riporta le date di presentazione delle merci all'ufficio di destinazione; indica invece controlli automatizzati italiani del 30 marzo, 13 aprile e 16 aprile 2018 e avvisi notificati il 25 gennaio e il 10 febbraio 2021.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo, relativo alla violazione dell'art. 85 del Regolamento delegato UE 2015/2446, e ha dichiarato assorbiti gli altri quattro motivi: limite massimo della garanzia di 25.000 euro; mancata notifica entro nove mesi e conseguente svincolo; presupposti dell'obbligazione doganale e carattere accessorio della garanzia; distinzione tra transito ed esportazione; applicabilità al garante della sanzione prevista dall'art. 305 del d.P.R. n. 43/1973. Ha ritenuto che la norma richieda due notifiche al fideiussore: quella dell'autorità dello Stato di partenza entro nove mesi e quella dell'autorità competente per il luogo in cui è sorta l'obbligazione entro tre anni. È sufficiente che una delle due manchi o sia tardiva perché il fideiussore sia dispensato dagli obblighi. Nel caso concreto risultava la notifica dell'autorità italiana, ma non la prova della notifica dell'autorità tedesca entro nove mesi; l'eccezione di decadenza era dunque fondata. La Corte ha cassato la sentenza della CGT di secondo grado della Campania, che aveva confermato il rigetto del ricorso pronunciato dalla CTP di Salerno il 25 maggio 2022, e ha rinviato alla CGT della Campania, in diversa composizione, anche per le spese. Non ha deciso definitivamente tutte le questioni né annullato direttamente gli atti impositivi.

Norme richiamate

  • Art. 85, paragrafi 1, 2 e 3, Regolamento delegato (UE) 2015/2446

    Il tenore della norma è, pertanto, inequivoco nel prevedere la necessità di entrambe le notifiche. Per la decadenza della fideiussione doganale deve, quindi, ritenersi sufficiente che non sia stata eseguita una delle due comunicazioni indicate nei par. 1 e 2 dell'art. 85 Reg. (UE) 2015/2446.

    In caso di mancato appuramento del transito unionale devono essere effettuate entrambe le notifiche previste: quella dell'autorità dello Stato di partenza entro nove mesi dalla data prescritta per la presentazione delle merci e quella dell'autorità competente, individuata secondo l'art. 87 CDU, entro tre anni dall'accettazione della dichiarazione di transito. La mancanza o la tardività anche di una sola comunicazione dispensa il fideiussore dai suoi obblighi.

  • Art. 87, paragrafi 1 e 2, Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell'Unione)

    Deve quindi ritenersi che l'obbligazione doganale sia sorta nel luogo in cui le autorità doganali constatano che le merci si trovano in una situazione che ha fatto sorgere l'obbligazione doganale.

    Per merci vincolate a un regime non appurato, se il luogo in cui è sorta l'obbligazione non è determinabile secondo i criteri ordinari, si applicano i criteri suppletivi dell'art. 87. Nel caso esaminato, poiché la contestazione riguardava merci rimaste nel territorio doganale dopo la presentazione a Salerno, la Corte ha individuato nell'autorità doganale italiana quella competente per la notifica prevista dall'art. 85, par. 2.

  • Art. 360, primo comma, n. 3, e quarto comma, cod. proc. civ.

    In caso di cd. doppia conforme, esclude la proponibilità del ricorso in cassazione in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., mentre lascia ferma la proponibilità del ricorso ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    La doppia conformità impedisce di dedurre in cassazione il vizio di omesso esame di un fatto decisivo previsto dal n. 5, ma non esclude i motivi riconducibili al n. 4. Nel caso concreto la censura sulla violazione dell'art. 85 è stata esaminata come violazione di legge ai sensi del n. 3.

  • Art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, cod. proc. civ.

    Deve, quindi, ritenersi che il ricorrente non incorra nella violazione dell'art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6, cod. proc. civ. nell'ipotesi in cui richiami l'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. senza indicare nell'intitolazione (o rubrica) del motivo di ricorso le norme che ritiene essere violate o falsamente indicate, ma nell'illustrazione del motivo individui, in modo univoco, sia le norme rilevanti ai fini del motivo di ricorso, sia le ragioni per le quali il provvedimento impugnato sia incorso nella violazione o nella falsa applicazione delle norme indicate.

    Il motivo di ricorso per cassazione non è inammissibile per il solo fatto che la rubrica non elenchi le norme violate, se il testo individua chiaramente le norme rilevanti e spiega la censura. Per gli atti e documenti è sufficiente indicare gli elementi necessari a identificarli e riportare la parte pertinente, senza imporre la trascrizione integrale.

  • Art. 267 TFUE

    La ricorrente aveva chiesto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ma la decisione non ha esaminato nel merito i quesiti: il secondo motivo è stato accolto sulla base dell'interpretazione della disciplina applicabile e gli altri motivi sono stati assorbiti.

Massime di principio

  • Quando la disciplina doganale impone più comunicazioni al fideiussore con termini distinti, occorre verificare ciascuna notifica separatamente: la tempestività di una non rimedia alla mancanza o tardività dell'altra se la norma prevede la dispensa dagli obblighi in caso di omissione di una qualsiasi delle comunicazioni.
  • Per stabilire quale autorità doganale debba effettuare la notifica, va individuato il luogo in cui è sorta l'obbligazione secondo i criteri dell'art. 87 CDU; la competenza non dipende automaticamente dall'autorità dello Stato di partenza.
  • Il garante che eccepisce la decadenza deve porre la questione e indicare l'assenza o la tardività della comunicazione rilevante; nel giudizio esaminato mancava la prova della notifica dell'autorità di partenza entro nove mesi.
  • La cassazione con rinvio per accoglimento di un motivo processuale o sostanziale non equivale necessariamente all'annullamento definitivo del debito o di tutti gli atti: il giudice di rinvio deve decidere nuovamente la controversia attenendosi al principio enunciato e regolare le spese.

Testo integrale

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