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Sentenza

Sentenza del 19/02/2025 n. 4400 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’ADMO ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., degli artt. 292, 306 e 312 del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 e degli artt. 79, 135, 213, 215 e 233 del Codice doganale dell’Unione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Contestava alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania di aver considerato concluso il transito unionale esterno per il solo fatto che il documento di transito (DAT) era stato registrato nel sistema informatizzato con stato «CA». Secondo l’Agenzia, la registrazione non dimostra né che le merci siano state effettivamente presentate e messe a disposizione dell’ufficio doganale di destinazione secondo le regole applicabili, né che il regime sia stato correttamente appurato: occorrono il controllo e la comunicazione del relativo esito all’ufficio di partenza, oppure una prova alternativa della corretta conclusione del transito. L’Agenzia sosteneva inoltre che la responsabilità del titolare del regime permane fino alla sua regolare conclusione e che spettava alla contribuente fornire la prova alternativa prevista dalla disciplina unionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’ADMO, cassato la sentenza n. 378/2024 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania e rinviato la causa alla stessa Corte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La sentenza cassata aveva accolto l’appello di MDF e annullato gli effetti dei quattro avvisi di pagamento relativi a recuperi di accise, IVA e sanzioni per complessivi 1.238.922,56 euro, dopo che la Commissione tributaria provinciale di Salerno aveva rigettato il ricorso della contribuente. La Cassazione ha stabilito che la registrazione informatica del DAT non prova, da sola, la conclusione del regime né il suo appuramento: quest’ultimo compete all’ufficio doganale di partenza, sulla base dell’esito dei controlli comunicato dall’ufficio di destinazione, delle procedure di ricerca o di una prova alternativa. Il ritardo dell’ufficio di destinazione nel comunicare l’esito dei controlli non determina automaticamente l’appuramento. La Corte non ha definito definitivamente la debenza degli importi: spetterà al giudice di rinvio riesaminare la controversia applicando questi principi. Le spese del giudizio di cassazione sono demandate al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • Art. 226 del Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell’Unione)

    Il regime di transito esterno consiste nel vincolo della merce all'attraversamento del territorio doganale, senza il pagamento degli oneri connessi alla loro entrata o uscita, come risulta dall' art. 226 , par. 1, Reg. UE n. 952/2013 (codice doganale dell'Unione, cd. CDU), in base al quale: "Nel quadro del regime di transito esterno, merci non unionali possono circolare da un punto a un altro del territorio doganale dell'Unione senza essere soggette: a) ai dazi all'importazione; b) ad altri oneri, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore; c) alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l'entrata o l'uscita delle merci nel o dal territorio doganale dell'Unione."

    Il transito esterno consente alle merci non unionali di attraversare il territorio doganale dell’Unione senza dazi all’importazione e senza gli altri oneri indicati dalla norma. Il beneficio presuppone tuttavia il rispetto delle condizioni del regime doganale.

  • Art. 233, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell’Unione)

    Le disposizioni regolamentari contenute nel Reg. 2015/2447 servono, altresì, a comprendere in cosa consista il confronto tra i dati dell'ufficio doganale di partenza (cui spetta l'appuramento del regime di transito) e quelli a disposizione dell'ufficio di destinazione e la corretta conclusione del regime di transito, in base all' art. 215 , par. 2, CDU .

    Gli obblighi del titolare sono soddisfatti e il regime termina solo quando merci e informazioni richieste sono a disposizione dell’ufficio di destinazione conformemente alla normativa doganale. La registrazione del DAT non è, isolatamente, sufficiente a dimostrare che tale condizione sia stata soddisfatta.

  • Art. 215, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell’Unione)

    Tale norma prevede, infatti, che: "Il regime di transito è appurato dalle autorità doganali quando esse sono in grado di stabilire, sulla base di un confronto tra i dati di cui dispone l'ufficio doganale di partenza e quelli di cui dispone l'ufficio doganale di destinazione, che il regime si è concluso correttamente".

    L’appuramento è una valutazione dell’autorità doganale, distinta dalla mera presentazione o registrazione del documento di transito, e richiede il confronto dei dati disponibili agli uffici di partenza e di destinazione.

  • Artt. 306, 307, 308 e 309 del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447

    È stato, infatti, trascurato che, ai sensi dell' art. 233 , par. 2, CDU , le merci oggetto del regime di transito devono essere a disposizione dell'ufficio doganale di destinazione conformemente alla normativa doganale, che richiede anche l'espletamento dei controlli ex art. 308 Reg. 2015/2447, il cui esito deve essere comunicato dall'ufficio di destinazione a quello di partenza, affinché possa ritenersi, da un lato, concluso il regime di transito e, dall'altro lato, eseguito l'appuramento ex art. 215 , par. 2, CDU da parte dell'ufficio di partenza.

    La presentazione delle merci e dell’MRN all’ufficio di destinazione avvia gli adempimenti previsti, ma non equivale all’appuramento. L’ufficio di destinazione deve effettuare i controlli e comunicarne l’esito all’ufficio di partenza; l’esito è previsto entro il terzo giorno successivo alla presentazione.

  • Art. 310 del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447

    Sul punto, è bene precisare che l'eventuale ritardo dell'ufficio di destinazione nell'esecuzione del controllo ex art. 308 Reg. 2015/2447 non solo non può portare a ritenere, ipso iure, completato l'appuramento (trattandosi di attività che non compete all'ufficio di destinazione), ma autorizza l'ufficio di partenza ad attivarsi ai sensi dell'art. 310 Reg. 2015/2447 per la richiesta dell'esito del controllo o di informazioni sulla corretta conclusione del regime di transito (v. supra).

    Il mancato o tardivo invio dell’esito dei controlli non comporta automaticamente l’appuramento. L’ufficio di partenza può attivare le procedure per chiedere l’esito o informazioni pertinenti sulla conclusione del transito.

  • Art. 312 del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447

    Come già rilevato è consentita (anche) al di titolare di quest'ultimo la produzione dei documenti indicati nell'art. 312 Reg. 2015/2447 all'ufficio di partenza, quali prove alternative della corretta conclusione del regime di transito.

    Il titolare può dimostrare la corretta conclusione del regime anche mediante le prove alternative previste dalla norma, da presentare all’ufficio di partenza.

Massime di principio

  • Nel regime di transito esterno, la registrazione informatica della dichiarazione o del DAT presso l’ufficio di destinazione non dimostra, da sola, né la conclusione del regime né il suo appuramento.
  • Occorre distinguere la presentazione delle merci all’ufficio di destinazione dall’appuramento: i controlli spettano all’ufficio di destinazione, mentre la valutazione conclusiva dell’appuramento compete all’ufficio di partenza sulla base dei dati e delle comunicazioni previste dalla normativa.
  • Il superamento del termine previsto per comunicare l’esito dei controlli non produce automaticamente l’appuramento del transito. L’ufficio di partenza può chiedere informazioni e il titolare può fornire le prove alternative contemplate dalla disciplina.
  • Chi invoca la corretta conclusione del regime deve poterla dimostrare secondo i mezzi previsti dalla normativa doganale; il mero stato informatico del documento non sostituisce la prova richiesta.

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