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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06658/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Bari che, nel giudizio di bilanciamento, aveva ritenuto equivalenti le circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione, contestando la valutazione di equivalenza e chiedendo una rilettura delle circostanze valorizzate dai giudici di merito: in particolare ha richiamato il carattere passionale dell'azione, il suo corretto comportamento processuale e la mancata commissione di delitti contro la persona. La Corte di merito aveva motivato l'equivalenza sulla gravità del delitto, sull'intensità del dolo, sul fatto che la persona offesa non fosse armata e sulla personalità dell'imputato, che pur sottoposto all'affidamento in prova deteneva in casa un'arma clandestina di notevole potenzialità offensiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza mirasse sostanzialmente a una diversa lettura di elementi fattuali già valutati dal giudice di merito, non consentita in sede di legittimità. Ha richiamato il principio secondo cui il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è espressione di un potere valutativo del giudice di merito, sindacabile solo se privo di congrua motivazione; nel caso concreto la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta sufficiente. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    richiamato come parametro di valutazione della gravità del reato e della personalità dell'imputato ai fini del giudizio di bilanciamento tra circostanze.

  • art. 62-bis c.p.

    implicitamente coinvolto per le attenuanti generiche oggetto del bilanciamento, pur non essendo espressamente menzionato nel testo.

  • art. 99 c.p.

    richiamato in relazione alla recidiva oggetto del bilanciamento con le attenuanti generiche.

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti costituisce espressione di un potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione congrua, anche se sintetica, fondata su alcuni parametri di cui all'art. 133 c.p.
  • In sede di legittimità non è consentita una mera rilettura del compendio fattuale o la proposta di una diversa valorizzazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito.
  • La motivazione sul bilanciamento è sufficiente se dà conto degli elementi ritenuti decisivi, quali gravità del fatto, intensità del dolo e personalità dell'imputato, senza necessità di un'analitica esposizione di tutti i criteri valutativi possibili.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di elementi escludenti la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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