Cassazione Civile, Ordinanza n. 19350/2021 del 07/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda l'opposizione alla stima dell'indennità di occupazione temporanea, ex art. 54 del DPR 327/2001, relativa a un'area di circa 1.991 mq sita in Milano e occupata per la realizzazione della prima tratta della Linea 4 della metropolitana. La Corte d'appello aveva rideterminato l'indennità annua applicando il criterio del valore venale del bene, sulla base di una consulenza tecnica che teneva conto della destinazione urbanistica dell'area nel PGT vigente e del mercato immobiliare al 2016. La società proprietaria ricorreva per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 37, comma 1, e 50 del DPR 327/2001, sostenendo che la stima avrebbe dovuto considerare il maggior valore dell'area emergente da una valutazione IMU del Comune di Milano e un possibile incremento della capacità edificatoria con quota di edilizia libera, oltre al deprezzamento della porzione residua non occupata. In sostanza, la censura mirava a contestare la valutazione tecnica e giuridica compiuta dal giudice di merito sul valore dell'area e sulle sue potenzialità edificatorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la decisione di merito aveva già escluso la pertinenza della valutazione ai fini IMU richiamata dalla ricorrente, in quanto le norme invocate non erano applicabili dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale richiamata dalla Corte d'appello; tale ratio non era stata efficacemente censurata. Quanto agli ulteriori profili, la Corte ha osservato che il giudice di merito aveva motivato in modo congruo richiamando la consulenza tecnica d'ufficio: il documento dell'Agenzia del Demanio era stato ritenuto non conferente perché fondato su un vecchio PRG e non sul PGT vigente; non era stata dimostrata la possibilità di incrementare la volumetria con edilizia residenziale libera; non era stato provato un concreto decremento di valore della residua proprietà. Le doglianze della ricorrente, quindi, risolvevano in una richiesta di rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
Disciplina l'opposizione alla stima dell'indennità di occupazione temporanea nel procedimento espropriativo.
art. 37, comma 1, DPR 327/2001
Richiamato dalla ricorrente come base del criterio del valore venale, ma ritenuto non utilmente censurato nella decisione impugnata.
Norma evocata dalla ricorrente per la determinazione dell'indennità di occupazione temporanea.
Richiamato dal giudice di merito come norma non applicabile al caso, anche per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale richiamata.
Usato dalla ricorrente per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
La Corte osserva che il vizio di omesso esame non è stato realmente sviluppato secondo tale norma e che la doglianza mirava in realtà a una rivalutazione del merito.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
Richiamato per escludere la condanna solidale del liquidatore della società ricorrente, in assenza dei gravi motivi richiesti.
Indicato come parametro del dovere di lealtà e probità processuale, la cui trasgressione può rilevare ai fini della condanna ex art. 94 c.p.c.
Richiamato quale ipotesi di responsabilità processuale aggravata, non ravvisata nel caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura per violazione di legge deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione di merito si fonda su una autonoma statuizione non efficacemente aggredita, il ricorso è inammissibile.
- Non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una richiesta di nuova valutazione delle prove o delle risultanze tecniche: le contestazioni sul valore di un bene, sulla sua potenzialità edificatoria o sul deprezzamento di porzioni residue appartengono al merito, salvo che si denunci nei limiti consentiti un vizio motivazionale specifico.
- Ai fini della determinazione dell'indennità di occupazione temporanea o espropriativa, il giudice può privilegiare il valore desumibile dalla destinazione urbanistica vigente e dal mercato effettivo al momento rilevante, valutando la pertinenza e l'attualità di eventuali stime pregresse fondate su strumenti urbanistici superati.
- La parte che invoca un incremento di valore per ulteriore capacità edificatoria o un decremento di valore della residua proprietà deve allegare e provare in modo concreto tali circostanze; in mancanza di prova, il giudice può escluderne il rilievo indennitario.
- Le norme speciali che prevedevano meccanismi di maggiorazione o riduzione dell'indennità collegati a valori dichiarati ai fini fiscali non possono essere automaticamente applicate quando siano state espunte o rese inapplicabili dalla declaratoria di illegittimità costituzionale richiamata dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19190/2021 del 07/07/2021
- ordinanza_civile · 7 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19191/2021 del 07/07/2021
- ordinanza_civile · 7 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19192/2021 del 07/07/2021
- ordinanza_civile · 7 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19193/2021 del 07/07/2021
- ordinanza_civile · 7 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19194/2021 del 07/07/2021
- ordinanza_civile · 7 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19195/2021 del 07/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →