Cassazione Penale, Sentenza n. 25648/2024 del 01/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la decisione della Corte di appello di Milano che aveva dichiarato estinto l'illecito amministrativo a carico della società High Engineering in seguito alla sua cancellazione dal registro delle imprese, equiparando tale cancellazione alla morte del reo (art. 150 c.p.). Il ricorso censurava in particolare: la mancata valutazione della possibile fraudolenza della cancellazione (cancellazione avvenuta il 9/05/2017 dopo l'avviso di conclusione indagini del 5/06/2015 e la richiesta di rinvio a giudizio del 6/12/2016); la circostanza che la compagine e la gestione erano riconducibili all'amministratore imputato; e la mancata applicazione dell'art. 70, comma 2, d.lgs. 231/2001 (secondo cui "la sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1"), che avrebbe dovuto consentire di estendere l'effetto della sentenza agli enti subentranti o, in mancanza, di individuare i soggetti obbligati (art. 2495 c.c.) in favore dello Stato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha confermato che la cancellazione della società dal registro delle imprese comporta l'estinzione dell'ente e, conseguentemente, l'estinzione dell'illecito amministrativo ad essa attribuito, con effetti analoghi a quelli prodotti dalla morte dell'imputato. La Corte ha motivato il rigetto sottolineando: a) la trasformazione del regime giuridico della cancellazione dopo il d.lgs. 6/2003 e gli orientamenti delle Sezioni Unite civili che riconoscono effetto costitutivo alla cancellazione (art. 2495, secondo comma c.c.); b) l'inattuabilità delle sanzioni previste dal d.lgs. 231/2001 su un soggetto civilisticamente estinto e la conseguente impossibilità di utilizzarle per finalità special-preventive; c) l'improponibilità di estendere per analogia le norme sulle vicende modificative dell'ente (artt. 28-33 d.lgs. 231/2001) ai casi di estinzione; d) l'irrilevanza, in mancanza di prove, della generica doglianza sulla fraudolenza della cancellazione; e) la genericità del richiamo all'art. 70 d.lgs. 231/2001, rilevando che è onere del pubblico ministero instaurare il contraddittorio rispetto a eventuali enti subentranti o terzi obbligati.
Norme richiamate
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 - art. 25, comma 3
Individua la responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente; nel caso esaminato l'illecito amministrativo era contestato in relazione al reato di corruzione dell'amministratore.
codice penale - art. 150
Norma sulla morte dell'imputato: la Corte d'appello aveva operato un'equiparazione tra cancellazione dell'ente e morte del reo; la Cassazione ha ritenuto applicabile l'effetto estintivo della cancellazione ai fini dell'illecito amministrativo dell'ente.
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 - art. 70, comma 2
"la sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1"
La norma è stata richiamata dal ricorrente per sostenere la traslazione degli effetti della sentenza sugli enti subentranti; la Cassazione ha ritenuto il richiamo generico e ha sottolineato l'onere di instaurare il contraddittorio e citare gli enti subentranti quando dovuto.
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 - art. 35
Rinvio alle disposizioni processuali relative all'imputato "in quanto compatibili": la Corte osserva che il rinvio non è indiscriminato e va applicato solo nella misura compatibile con la natura dell'ente.
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 - artt. 8, 14, 9, 27, 34, 67
Richiamate nel ragionamento della Corte per sottolineare la necessità di interpretazione restrittiva delle cause estintive, la funzione delle sanzioni (pecuniarie e interdittive) e i rimandi alle regole processuali; la Cassazione ha usato questi riferimenti per spiegare l'inattuabilità delle sanzioni su un ente estinto.
codice civile - art. 2495, secondo comma
La Cassazione ha posto rilievo sull'effetto costitutivo della cancellazione dal registro delle imprese (dopo le riforme), con conseguente estinzione della persona giuridica e della sua soggettività, fondamento per ritenere estinto l'illecito amministrativo.
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (riforma societaria) - richiamo generale
La riforma ha modificato gli effetti della cancellazione, conferendo ad essa carattere costitutivo di estinzione della società; elemento centrale nella motivazione della Cassazione.
codice di procedura penale - art. 529
Richiamato nel contesto del potere di declaratoria di non doversi procedere per cause estintive, in relazione al rinvio processuale contenuto nel d.lgs. 231/2001.
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal registro delle imprese, quando produce effetti costitutivi di estinzione ai sensi dell'art. 2495 c.c., può determinare l'estinzione dell'illecito amministrativo a carico dell'ente previsto dal d.lgs. 231/2001: il procedimento penale nei confronti dell'ente è dichiarato non dovuto perché viene meno il soggetto destinatario delle sanzioni.
- Per evitare che cancellazioni "di comodo" eludano l'accertamento o la sanzione, è fondamentale che l'autorità procedente verifichi tempestivamente e documenti eventuali indici di fraudolenza o artificiosità nella liquidazione/cancellazione (cronologia atti, coincidenza di amministratori, atti distrattivi), ma la sola asserita fraudolenza non è sufficiente senza prove concrete.
- L'art. 70 d.lgs. 231/2001 (effetti sulle società derivanti da fusioni/trasformazioni/scissioni) non sostituisce l'onere di instaurare il contraddittorio con gli enti subentranti: il P.M. deve citare espressamente i soggetti che si ritiene siano titolari della responsabilità sostitutiva o obbligati in via successoria (art. 2495 c.c.).
- Le sanzioni interdittive e pecuniarie previste dal d.lgs. 231/2001 sono funzionali all'operatività dell'ente; se l'ente è estinto civilisticamente le sanzioni diventano inattuabili, il che giustifica l'applicazione dell'effetto estintivo in capo all'ente cancellato.
- In casi simili è strategico per l'accusa adottare misure conservative (sequestro, accertamenti patrimoniali) prima della cancellazione o tempestivamente impugnare atti societari che possano eludere la responsabilità, e considerare parallelamente la responsabilità penale e patrimoniale delle persone fisiche coinvolte (amministratori, liquidatori).
- Quando si ritiene che la cancellazione nasconda un intento elusivo, bisogna valutare azioni alternative: citare i subentranti/cessionari, agire in sede civile per il riconoscimento di crediti dello Stato (art. 2495 c.c.) o esperire rimedi cautelari idonei a preservare il patrimonio prima della cancellazione.
- La compatibilità del rinvio alle disposizioni processuali dell'imputato (art. 35 d.lgs. 231/2001) va valutata caso per caso: non tutte le cause estintive o gli istituti processuali applicati agli imputati persone fisiche sono automaticamente trasferibili agli enti.
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