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Sentenza

Sentenza n. 677/2026 - Palermo, Sezione 4

per l’ottemperanza - alla sentenza n. 473/2024 del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, resa in data 3 aprile 2024;

Giustizia amministrativa202501554

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per l’anno scolastico 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, Sezione lavoro, divenuta definitiva, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla fruizione della Carta del docente per l’anno scolastico 2022/2023 e il Ministero era stato condannato all’accredito di euro 500,00, oltre rivalutazione e interessi, secondo le modalità previste per il personale docente a tempo indeterminato. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione unitamente ai dati necessari all’esecuzione, ma l’accredito non era stato effettuato. La ricorrente ha evidenziato che il sistema informatico della Carta del docente non consentiva l’accesso e la registrazione dei docenti a tempo determinato, rendendo necessario un intervento diretto dell’Amministrazione. Ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora per il ritardo e la condanna alle spese. L’Amministrazione si è costituita con atto meramente formale, senza contestare l’inadempimento né fornire elementi sullo stato dell’esecuzione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato, poiché la sentenza del giudice ordinario costituiva titolo definitivo, recava una specifica condanna in favore della ricorrente ed era stata ritualmente notificata all’Amministrazione. L’Amministrazione, a fronte del contenuto precettivo del giudicato, non aveva effettuato l’accredito sulla Carta elettronica del docente e aveva quindi omesso di conformarsi al giudicato. Il Ministero è stato obbligato a eseguire la sentenza mediante accredito di euro 500,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi secondo quanto stabilito dal titolo esecutivo, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. È stato disposto, per l’eventuale persistente inadempimento, l’intervento sostitutivo del commissario ad acta, individuato nel Direttore generale pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega e senza ulteriore compenso. È stata inoltre fissata, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma liquidata nel giudicato per ogni giorno di ulteriore ritardo, decorrente dalla notificazione della sentenza fino all’integrale pagamento. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione e liquidate in euro 500,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    La disposizione consente di esperire il giudizio di ottemperanza per ottenere dall’Amministrazione l’attuazione di una sentenza definitiva del giudice ordinario contenente un obbligo amministrativo di conformazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato

    La norma consente al giudice dell’ottemperanza di fissare una penalità di mora quando l’inadempimento ingiustificato non presenta particolare complessità e la penalità non determina un effetto manifestamente iniquo.

  • art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015

    La disposizione è richiamata quale norma modificativa dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., relativo alla penalità di mora nel giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa impone alla pubblica amministrazione un obbligo di conformazione riferito al caso deciso.
  • Quando il giudicato contiene una condanna specifica, è definitivo ed è stato ritualmente notificato all’Amministrazione, la mancata esecuzione dell’obbligo imposto integra inadempimento suscettibile di essere fatto valere mediante ottemperanza.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’Amministrazione un termine per l’adempimento e disporre sin d’ora l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta per il caso di inutile decorso del termine.
  • La penalità di mora può essere fissata per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato quando l’inadempimento si protrae senza giustificazione, gli adempimenti non sono particolarmente complessi e la misura non produce un effetto manifestamente iniquo.
  • La penalità di mora può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta in base al titolo esecutivo, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’integrale esecuzione, ferma l’attivazione del commissario ad acta dopo il termine assegnato per l’adempimento spontaneo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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