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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26214/2026 del 13/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado a due anni e due mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate in danno della convivente, commessi in un arco temporale molto esteso e con riconoscimento di recidiva reiterata e infraquinquennale. Con il primo motivo deduceva violazione di legge in relazione al rigetto della richiesta di accesso alla giustizia riparativa: sosteneva che la persona offesa aveva dato atto del superamento del conflitto familiare, collegato all'abuso reciproco di sostanze stupefacenti, e della positiva ripresa di un percorso terapeutico da parte di entrambi. Con il secondo motivo lamentava vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento di una pena sostitutiva, in particolare dei lavori di pubblica utilità, evidenziando il cambiamento radicale e sereno dei rapporti con la persona offesa e il percorso di recupero dalla tossicodipendenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al tema dell'applicazione delle pene sostitutive, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia per un nuovo esame e una motivazione adeguata sul punto. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso nel resto, in particolare quanto alla censura sulla giustizia riparativa, ritenendo che mancasse l'esplicitazione dell'interesse concreto all'impugnazione e dell'effettiva incidenza del percorso riparatorio sul trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto carente la motivazione della sentenza di merito sulla negata pena sostitutiva, perché fondata solo su precedenti e recidiva, senza considerare il percorso terapeutico e la riconciliazione con la persona offesa, né spiegare perché in quel nuovo contesto fosse comunque necessaria la detenzione carceraria.

Norme richiamate

  • art. 129-bis c.p.p.

    La censura sulla giustizia riparativa è ammissibile solo se il ricorrente esplicita l'interesse concreto all'impugnazione e la concreta incidenza del programma sul trattamento sanzionatorio; il mero richiamo all'istituto non basta.

  • art. 44 D.Lgs. 150/2022

    L'accesso al programma di giustizia riparativa è possibile anche nella fase esecutiva della pena o della misura di sicurezza e persino dopo la loro esecuzione; ciò esclude che, in assenza di concreta incidenza sul caso specifico, sia giustificato annullare la decisione solo per questo profilo.

  • art. 133 c.p.

    La prognosi negativa sull'idoneità di una pena sostitutiva può essere basata su precedenti, natura e numero degli stessi e sull'epoca di commissione dei fatti, ma deve essere sorretta da motivazione concreta e non apodittica.

  • art. 52 D.Lgs. 196/2003

    Indicazione finale di omissis dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • La doglianza contro il rigetto dell'invio al Centro per la giustizia riparativa richiede che il ricorrente indichi specificamente quale utilità concreta il programma avrebbe potuto produrre nel caso concreto, soprattutto sul versante del trattamento sanzionatorio; il richiamo astratto all'istituto è inidoneo.
  • Quando il giudice di merito nega l'applicazione di una pena sostitutiva, la motivazione deve confrontarsi con tutti gli elementi allegati dall'imputato, inclusi il percorso di recupero e l'evoluzione del rapporto con la persona offesa, e spiegare perché tali elementi non siano sufficienti a rendere adeguata una sanzione non carceraria.
  • La prognosi sfavorevole sull'adeguatezza di una pena sostitutiva non può essere basata in modo generico sui precedenti penali o sulla sola recidiva: occorre un apprezzamento individualizzato che mostri la concreta incidenza di tali elementi sull'attuale capacità di astensione dal reato.
  • Se il giudice utilizza il mutato contesto relazionale per negare la giustizia riparativa, non può poi ignorare lo stesso mutato contesto nel valutare la richiesta di una pena sostitutiva, dovendo dar conto della coerenza complessiva della decisione sul trattamento sanzionatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativiMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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