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Ordinanza

Ordinanza n. 147/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - del provvedimento dell’OPR prot. n. -OMISSIS- di data -OMISSIS-, con il quale è stata comunicata la conclusione del procedimento di decadenza della Domanda Unica 2020 id. proc. -OMISSIS-; - della comunicazione di avvio del procedimento di decadenza prot. n. -OMISSIS- di data -OMISSIS-; - della nota dell’OPR prot. n. -OMISSIS- di data -OMISSIS-, con la quale è stato negato alla ricorrente il riconoscimento della forza maggiore e delle circostanze eccezionali ai sensi dell’art. 4 del Reg. CE 11 marzo 2014 n. 640/2014; - del provvedimento con cui è stata accesa a carico della ricorrente una posizione debitoria all’interno del Registro nazionale dei debiti di cui all’art. 8-ter del DL 10 febbraio 2009 n. 5;

Giustizia amministrativa202600361

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di decadenza dalla Domanda Unica 2020, con richiesta di restituzione di euro 80.847,21, diniego del riconoscimento della forza maggiore o delle circostanze eccezionali, comunicazione di avvio del procedimento e iscrizione della posizione debitoria nel Registro nazionale dei debiti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa agricola)

Prevale il privato

La controversia

La società agricola aveva richiesto, per la stagione pascoliva 2020-2021, gli aiuti PAC relativi al regime di pagamento di base e al greening, dichiarando anche superfici demaniali detenute in forza di una concessione rilasciata a un’associazione temporanea di imprese cui partecipava come mandante. In seguito a un’interdittiva antimafia adottata nei confronti dell’impresa mandataria, il Comune aveva dichiarato la risoluzione di diritto della concessione demaniale relativa ad alcuni lotti pascolivi. L’Organismo Pagatore Regionale aveva quindi disposto la decadenza dalla Domanda Unica e richiesto la restituzione degli aiuti. La ricorrente ha dedotto: illegittimità derivata della decadenza rispetto alla determinazione comunale, già impugnata; violazione delle garanzie partecipative; esercizio tardivo e non adeguatamente ponderato dell’autotutela, senza bilanciamento degli interessi in presenza di rapporti esauriti; imputazione alla mandante di una responsabilità oggettiva non prevista dall’art. 95, comma 1, d.lgs. 159/2011; violazione della tutela del beneficiario PAC in buona fede e della disciplina europea sulla forza maggiore e sulle circostanze eccezionali. Il TAR ha inoltre esaminato l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal Comune, ritenendo rilevante la sede della singola azienda agricola, luogo in cui si producono gli effetti della revoca degli aiuti, e considerando scindibili le posizioni delle imprese partecipanti all’associazione temporanea.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e sospeso i provvedimenti impugnati, rinviando la trattazione del merito all’udienza pubblica del 3 marzo 2027 e compensando le spese della fase cautelare. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha ritenuto centrale la compatibilità della revoca degli aiuti PAC con il diritto dell’Unione. L’art. 4 del Reg. CE n. 640/2014 conserva gli aiuti quando il venir meno dei relativi presupposti dipenda da forza maggiore o circostanze eccezionali. Alla luce della giurisprudenza europea richiamata, l’annullamento retroattivo del titolo di disponibilità del terreno, intervenuto dopo la conclusione della stagione o dell’anno rilevante, non dimostra necessariamente che le superfici non fossero ettari ammissibili o non fossero di fatto nella disponibilità dell’agricoltore durante il periodo considerato. La perdita degli aiuti presuppone inoltre un elemento soggettivo, consistente nella creazione artificiosa delle condizioni necessarie per ottenere il vantaggio, e richiede una valutazione concreta del comportamento dell’agricoltore. Il Collegio ha ritenuto incompatibile con tali criteri l’applicazione automatica, nei confronti della mandante, degli effetti dell’interdittiva antimafia adottata successivamente nei confronti della mandataria, soprattutto dopo la conclusione del rapporto e della stagione pascoliva. Quanto al periculum in mora, il recupero mediante compensazione della somma richiesta avrebbe potuto determinare problemi di liquidità e compromettere la continuità aziendale, avuto riguardo alle dimensioni dell’impresa.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR lo ha applicato per valutare fumus boni iuris e periculum in mora e sospendere i provvedimenti impugnati.

  • art. 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a.

    Richiamato per radicare la competenza territoriale presso il TAR del luogo in cui si producono gli effetti della revoca degli aiuti, individuato nella sede della singola azienda agricola.

  • art. 13, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per l’attrazione dell’atto comunale presupposto nell’ambito della competenza relativa all’impugnazione del provvedimento dell’Organismo Pagatore.

  • art. 4 Reg. CE 11 marzo 2014 n. 640/2014

    Prevede la conservazione degli aiuti PAC quando il mancato rispetto dei presupposti dipenda da forza maggiore o circostanze eccezionali; il TAR lo interpreta insieme al diritto dell’Unione nel senso che occorre considerare la buona fede dell’agricoltore e il carattere non automaticamente revocatorio della perdita del titolo.

  • art. 21 Reg. CE 17 dicembre 2013 n. 1307/2013

    Individua la disciplina del regime di pagamento di base cui la ricorrente aveva chiesto di accedere.

  • art. 32 Reg. CE 17 dicembre 2013 n. 1307/2013

    Richiamato quale base normativa del regime di pagamento di base.

  • art. 43 Reg. CE 17 dicembre 2013 n. 1307/2013

    Disciplina il contributo per pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente, ossia il greening.

  • art. 36, par. 5, Reg. CE 17 dicembre 2013 n. 1307/2013

    Stabilisce il requisito temporale relativo alla disponibilità della superficie; il TAR lo coordina con la giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui l’annullamento retroattivo del contratto dopo il periodo rilevante non prova da solo l’assenza della disponibilità di fatto o dell’ammissibilità delle superfici.

  • art. 94 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159/2011

    Richiamato dal Comune quale base della risoluzione di diritto della concessione demaniale in seguito all’interdittiva antimafia.

  • art. 95, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159/2011

    La ricorrente ne contesta l’interpretazione estensiva, sostenendo che non consenta di imputare automaticamente alla mandante gli effetti dell’interdittiva riguardante la mandataria.

  • art. 92, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159/2011

    Richiamato nella ricostruzione del precedente del Consiglio di Stato, secondo cui l’AGEA non può disapplicare provvedimenti di altre amministrazioni mediante tale disposizione.

  • art. 8-ter d.l. 10 febbraio 2009 n. 5

    Individua il Registro nazionale dei debiti nel quale era stata iscritta la posizione debitoria della ricorrente.

  • art. 4 Reg. CE n. 640/2014 e art. 36, par. 5, Reg. CE n. 1307/2013

    Il TAR richiama congiuntamente queste disposizioni per affermare, in sede cautelare, che la revoca degli aiuti deve rispettare il diritto europeo e non può fondarsi soltanto sull’automatica perdita retroattiva del titolo di disponibilità, senza esaminare forza maggiore, circostanze eccezionali e comportamento soggettivo dell’agricoltore.

Massime di principio

  • La revoca o decadenza da aiuti PAC non può essere disposta automaticamente per il solo fatto che il titolo giuridico relativo alla disponibilità delle superfici sia stato successivamente annullato o risolto con effetto retroattivo; occorre verificare se, nel periodo rilevante, le superfici fossero effettivamente nella disponibilità dell’agricoltore e utilizzate per l’attività agricola ammissibile.
  • La perdita degli aiuti PAC richiede una valutazione concreta della condotta del beneficiario e non può fondarsi su una responsabilità oggettiva derivante dall’interdittiva antimafia adottata nei confronti di un’altra impresa partecipante alla medesima associazione temporanea, in particolare quando l’interdittiva sia intervenuta dopo la conclusione del rapporto o della stagione agricola.
  • L’interdittiva antimafia sopravvenuta nei confronti di un componente di un raggruppamento può costituire, ai fini della disciplina europea sugli aiuti PAC, una circostanza non prevedibile né controllabile dall’agricoltore estraneo alla misura, potenzialmente riconducibile alle circostanze eccezionali o alla forza maggiore.
  • Quando una controversia riguarda la revoca di aiuti PAC nei confronti di una singola azienda agricola, la competenza territoriale può radicarsi presso il TAR del luogo in cui l’azienda ha sede e in cui si producono gli effetti della revoca; l’atto comunale presupposto può essere attratto ai sensi dell’art. 13, comma 4-bis, c.p.a.
  • La pluralità di impugnazioni contro il medesimo atto comunale non esclude necessariamente la competenza dei diversi TAR se le posizioni delle singole imprese partecipanti al raggruppamento sono scindibili e ciascuna impresa è interessata alle conseguenze individuali della revoca degli aiuti.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiInterdittiva e informazione antimafiaCompetenzaTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomaterieEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiTutela cautelarePrimato del diritto UE e disapplicazioneLegittimo affidamentoPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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