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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34739/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato impugna per due motivi: (1) vizio di motivazione e violazione dell'art.606 lett. c) ed e) c.p.p. sulla qualificazione del fatto come violazione di domicilio, sostenendo che l'immobile, in corso di trasloco e quindi disabitato, non avrebbe i requisiti di "privata dimora"; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131-bis c.p., lamentando una presunta contraddittorietà della Corte che da un lato ha disapplicato la recidiva nella quantificazione della pena e dall'altro l'avrebbe valorizzata per escludere l'applicabilità dell'art.131-bis.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato poiché non si è confrontato con la consolidata giurisprudenza della Cassazione (Sezioni Unite, sent. n.31345/2017) che definisce la nozione di "privata dimora" richiedendo tre elementi essenziali: a) utilizzo del luogo per atti della vita privata in modo riservato; b) durata apprezzabile e stabilità del rapporto tra luogo e persona; c) non accessibilità del luogo senza consenso del titolare. Il fatto che l'abitazione fosse in corso di trasloco non esclude la configurabilità della privata dimora. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto il motivo generico e ha ricordato il principio di cui all'art.131-bis comma 4 c.p.: il massimo edittale si determina tenendo conto delle circostanze ad effetto speciale (quali la recidiva) e, pertanto, la recidiva può influire sul limite edittale che esclude l'applicabilità dell'art.131-bis; inoltre l'esclusione della non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione motivata della gravità del danno e della condotta complessiva, elemento che il ricorrente non ha specificamente contestato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art.606 lett. c) ed e) cod. proc. pen.

    Richiamata come base dei motivi di cassazione relativi a violazione di norme processuali e vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo sul punto manifestamente infondato per mancato confronto con la giurisprudenza consolidata.

  • art.614 cod. pen. (violazione di domicilio)

    Norma incriminatrice sostanziale relativa alla violazione di domicilio, oggetto della contestazione; la qualificazione come violazione di domicilio è stata ritenuta corretta alla luce della nozione di privata dimora.

  • art.624-bis cod. pen. (furto in abitazione) - richiamata dalla giurisprudenza

    La giurisprudenza di legittimità, anche in relazione all'art.624-bis, è stata richiamata per definire il concetto di "privata dimora" e i relativi criteri interpretativi adottati dalle Sezioni Unite.

  • Sezioni Unite Cass. n.31345 del 23/03/2017

    Dottrina giurisprudenziale vincolante sulla definizione di "privata dimora": individua tre requisiti necessari (uso per vita privata in modo riservato, durata apprezzabile/stabilità, non accessibilità senza consenso). Tale interpretazione è stata applicata dalla Corte nel dichiarare infondato il primo mezzo.

  • art.131-bis cod. pen.

    Regola la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ricordato che il rispetto del limite edittale è determinante per l'applicabilità dell'art.131-bis e che il massimo edittale si determina tenendo conto delle circostanze ad effetto speciale (comma 4). L'esclusione dell'art.131-bis richiede inoltre una valutazione motivata della effettiva tenuità del fatto.

  • art.69 cod. pen.

    Richiamato in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze per la determinazione della pena; tuttavia quando sussistono circostanze ad effetto speciale il giudice deve tenerne conto per il calcolo del massimo edittale ai fini dell'art.131-bis.

  • art.61 n.11 quater cod. pen. (circostanze aggravanti)

    Una delle aggravanti considerate in primo grado; la Corte d'appello aveva concesso le circostanze attenuanti equivalenti rispetto alle aggravanti contestate nella quantificazione della pena.

  • recidiva specifica infraquinquennale (principio di fatto applicato)

    La recidiva è stata valutata dalla Corte d'appello e, ai fini dell'art.131-bis comma 4, incide sulla determinazione del massimo edittale; la Corte di Cassazione ha condiviso che la recidiva può escludere l'applicabilità della causa di non punibilità perché rilevante ai fini del limite edittale.

  • art.616 cod. proc. pen.

    Norma sulla condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle Ammende; applicata dalla Corte per l'onere di euro 3.000 dovuto dal ricorrente in ragione dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La nozione di "privata dimora" va interpretata restrittivamente secondo le Sezioni Unite: per configurare l'abitazione è necessario che concorrano tre elementi essenziali (uso per atti della vita privata in modo riservato, durata apprezzabile/stabilità del rapporto, non accessibilità senza consenso); il fatto che un immobile sia in corso di trasloco non esclude automaticamente la qualifica di privata dimora.
  • Per valutare l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art.131-bis occorre prima determinare il massimo edittale di pena: le circostanze ad effetto speciale (fra cui la recidiva) devono essere considerate nel calcolo del limite edittale e possono dunque escludere l'applicabilità dell'art.131-bis.
  • La valutazione della particolare tenuità del fatto richiede una motivazione specifica e concreta che dimostri il limitato offeso del bene giuridico: deduzioni generiche nel ricorso non sono sufficienti a ribaltare la decisione del giudice di merito.
  • In Cassazione i motivi di ricorso devono confrontarsi espressamente con la motivazione del provvedimento impugnato e con l'orientamento consolidato della Corte; l'assenza di tale confronto o l'indeterminatezza delle censure porta all'inammissibilità.
  • Le conseguenze processuali per un ricorso inammissibile includono la condanna alle spese processuali e, nei casi previsti, il versamento di somme alla Cassa delle Ammende; pertanto è essenziale una valutazione preventiva della fondatezza e specificità dei motivi prima di proporre ricorso.

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